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Contratto e impresa - Cedam

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INNOVAZIONE LEGISLATIVA 863<br />

degno riconosca di essere tale, soprattutto se il fatto sia già stato accertato<br />

in giudizio penale.<br />

L’incapacità di succedere, quindi, secondo questa tesi opera ipso iure<br />

al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 463 c.c., provocando l’estromissione<br />

ab origine del soggetto, il quale, all’apertura della successione, dovrebbe<br />

essere considerato alla stessa stregua di qualsiasi estraneo. E poiché<br />

l’indegno non è un chiamato, l’eredità si devolve ad altri soggetti come<br />

se fosse premorto o rinunciante o non concepito all’apertura della<br />

successione. Questi soggetti, che possono subentrare (sussistendone i<br />

presupposti) per sostituzione, rappresentazione o accrescimento, non<br />

avranno necessità di proporre alcuna azione di indegnità per poter accettare<br />

o rinunciare all’eredità o al legato, giacché la loro delazione è già attuale<br />

al momento dell’apertura della successione.<br />

Dall’adozione di questa tesi deriva, poi, che, non avendo l’indegno delazione,<br />

egli non può trasferirla ad altri, sicché se egli muore dopo l’apertura<br />

della successione ma prima di accettare, non si ha trasmissione della delazione<br />

ai suoi eredi. Abbracciando la tesi opposta, invece, se l’indegnità<br />

non è stata fatta valere contro l’indegno, la delazione si trasmette ai suoi<br />

eredi, e gli interessati dovranno agire contro di essi, con l’inconveniente costituito<br />

dal fatto che la sanzione dell’indegnità colpirebbe soggetti diversi da<br />

chi si è reso colpevole dei fatti previsti dalla legge, in contraddizione con la<br />

natura dell’indegnità quale sanzione affine a quella penale ( 21 ).<br />

Ulteriore conseguenza della prospettazione dell’istituto nei termini<br />

qui riferiti, è la necessità che il legittimario, il quale agisca contro l’indegno<br />

per veder ridotte le donazioni fattegli in vita dal de cuius, accetti preventivamente<br />

con beneficio d’inventario ( 22 ). Infatti, l’art. 564 c.c., rubricato<br />

« Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione », esenta dall’onere<br />

di accettare col beneficio d’inventario soltanto il legittimario che agisca<br />

in riduzione contro « persone chiamate come coeredi » ( 23); qualità,<br />

questa, negata all’indegno dalla tesi in commento ( 24).<br />

( 21 ) L. Ferri, Successioni in generale, cit., p. 188.<br />

( 22 ) L’accettazione beneficiata dell’eredità, prevista dal comma 1° dell’art. 564 c.c., è una<br />

condizione di ammissibilità dell’azione di riduzione (cfr. App. Roma, 14 gennaio 1999, in<br />

Vita not., 1999, p. 28, con nota di Buttitta), e risponde all’esigenza di procedere ad una effettiva<br />

constatazione della lesione previo accertamento ufficiale della consistenza dell’asse<br />

ereditario, a tutela dei legatari e dei donatari estranei (cfr. Cass., 28 marzo 1981, n. 1787, in<br />

Foro it., 1981, I, c. 2472). Esigenza, questa, che sarebbe sufficientemente esaudita imponendo<br />

la sola redazione dell’inventario, e non anche l’accettazione beneficiata, tant’è che la<br />

norma risulta eccessiva rispetto allo scopo.<br />

( 23 ) Cfr. sul punto Cass., 21 luglio 1984, n. 4270, in Mass. Giust. civ., 1984, p. 1426.<br />

( 24 ) L’accettazione beneficiata non è però necessaria se il legittimario è completamente

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