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Contratto e impresa - Cedam

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728 CONTRATTO E IMPRESA<br />

oggi regolate dalle lett. b) e c) dell’art. 109 T.U.F. rilevanti per far sorgere<br />

l’obbligo di procedere ad O.P.A. ex art. 10, l. n. 149 del 1992, ritenendo tale<br />

obbligo « sussistente nel caso in cui la partecipazione rilevante fosse<br />

stata acquisita in modo frazionato da parte di più società controllate da un<br />

unico soggetto ovvero da parte di un soggetto e di una o più società da esso<br />

controllate » ( 56), mentre inidonea a produrre il medesimo effetto si reputava<br />

l’adesione a un patto di sindacato non accompagnata da un trasferimento<br />

azionario, non potendosi in mancanza stabilire il prezzo di trasferimento<br />

a cui l’O.P.A. si sarebbe dovuta uniformare ( 57).<br />

Quando, viceversa, contestualmente o successivamente all’adesione al<br />

patto vi fosse stata un’acquisizione che faceva superare ai pattisti la soglia<br />

di legge, si trattava di stabilire se l’apporto della partecipazione acquisita<br />

consentiva al suo titolare il controllo del sindacato, poiché in tal caso l’obbligo<br />

di O.P.A. avrebbe fatto capo solo ad esso ( 58 ).<br />

Se pure, come detto, la riforma ha posto l’accento sul superamento da<br />

parte del singolo della soglia rilevante a prescindere dal controllo da parte<br />

sua del patto e/o della società, si può affermare che oggi, mutate le regole,<br />

sono state però accolte le sollecitazioni emerse circa l’esigenza di coniugare<br />

in modo più equilibrato i vari interessi in gioco ( 59 ).<br />

Sotto questo profilo, centrale nel dibattito era la questione se prevalente<br />

dovesse ritenersi l’interesse del mercato ad un’assoluta parità di trattamento<br />

o quello del socio di controllo, interessato a dismettere il proprio<br />

pacchetto azionario, a non subire la falcidia della prorata rule, ritenendosi<br />

per lo più che ad essere preferito dovesse essere quest’ultimo « a spese<br />

dell’acquirente che deve subire l’onere finanziario aggiuntivo dell’offerta<br />

pubblica per l’acquisto di ulteriore quantitativo almeno pari a quello acquistato<br />

direttamente », con conseguente contrasto con la gerarchia dei<br />

( 56 ) Comunicazione Consob n. 92008359 del 27 novembre 1992, in Boll., 1992, n. 11, p. 43.<br />

( 57 ) R. Lener, La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, cit. p.<br />

268, nota 73, ove i riferimenti essenziali del dibattito.<br />

( 58 ) R. Lener, La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, cit., p.<br />

269, il quale pone in luce l’ulteriore conseguenza dell’irrilevanza, ai fini dell’obbligo di<br />

O.P.A. preventiva, dei patti di sindacato deliberati all’unanimità, nei quali nessuno dei partecipanti<br />

aveva il controllo.<br />

( 59 ) Marchetti, Frazionamento dell’acquisto diretto ed O.P.A. successiva, cit., p. 1048, il<br />

quale rilevava in tal senso che « l’accordo per il frazionamento della compravendita diretta<br />

e compravendita in adesione ad O.P.A. (accordo di cui l’adesione alla successiva O.P.A da<br />

parte del venditore rappresenta già perlomeno principio di prova) appare in frode all’obbligo<br />

di O.P.A totalitaria successiva ed alla specifica ratio che la giustifica, con conseguente obbligo<br />

per l’acquirente di estendere l’O.P.A (anche con una seconda offerta successiva) a tutte<br />

le residue azioni ».

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