Contratto e impresa - Cedam
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608 CONTRATTO E IMPRESA<br />
tale requisito si sia per prima impiantata in tale contesto ( 96). Si comprende<br />
agevolmente, a questo punto, per quale motivo il « combinato disposto »<br />
creato dalla Consulta nel 1990 venga solitamente riferito agli atti di disposizione<br />
del proprio corpo. Altre dalle attuali erano le concezioni presenti al<br />
legislatore del 1942, permeate nel tessuto normativo dell’art. 5 c.c., pensato<br />
a tutela di interessi superiori e collettivi ( 97), essendo l’integrità fisica<br />
« condizione essenziale perché l’uomo possa adempiere i suoi doveri verso<br />
la società e verso la famiglia » ( 98). Come si è già più volte ricordato, tuttavia,<br />
la Costituzione repubblicana ha reimpostato la scala dei valori. Al vertice<br />
è posta la persona, la cui libertà e dignità devono essere tutelate in maniera<br />
effettiva. L’art. 5 deve risultare, dunque, disposizione non a limitazione<br />
ma a tutela della libertà del soggetto. Quando si dice che « gli atti di<br />
disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione<br />
permanente della integrità fisica, o quando siano contrari alla legge,<br />
all’ordine pubblico o al buon costume », ci si riferisce ad una « disposizione<br />
» giuridica. Si tratta di norma giuridica, non etica. La concezione « etica<br />
» fornisce, invece, un’interpretazione estensiva della norma in esame, riferendola<br />
anche alla disposizione materiale, ossia ai fatti giuridici aventi per<br />
oggetto il corpo umano. Tale lettura, ove accolta, sarebbe incostituzionale,<br />
perché finirebbe per limitare la libertà umana, vietando anche pratiche (oggi)<br />
sicuramente legittime, come la sterilizzazione volontaria ( 99). La norma<br />
ha, piuttosto, riguardo a chi, in stato di assoluta indigenza, possa divenire<br />
( 96 ) V. il Codice di Norimberga del 1947, concepito quale reazione alle abiette pratiche<br />
sperimentali naziste. Simile codice costituisce la prima regolamentazione della sperimentazione<br />
sull’uomo; è composto da 10 capitoli, nel primo dei quali si legge che il consenso volontario<br />
del paziente è assolutamente essenziale; v. anche la Dichiarazione di Helsinky<br />
«For medical research involving human subjects », (introduzione), in www.wma.net/policy/b3.htm.<br />
Per simili carte si rimanda a Ferrando, La sperimentazione sull’uomo, in Pol.<br />
dir., 1995, p. 486; Giunta, loc. ult. cit.; Salito, cit., passim.<br />
( 97 ) Come il perpetrarsi della specie. Così risulta da Cass., 31 gennaio 1934, in Foro it.,<br />
1934, II c. 303, sulla scorta della quale sembra essere stato elaborato l’art. 5 c.c. La S.C. dichiarò<br />
lecita la « vendita » di un testicolo, quale pratica non compromettente la capacità riproduttiva<br />
del donatore, ed al contempo atta a consentire che un altro soggetto si assicurasse<br />
una discendenza.<br />
( 98 ) Così la Relazione del Guardasigilli, n. 26 del 1936, che ritiene l’art. 5 c.c. applicazione<br />
particolare della dottrina dell’abuso del diritto.<br />
( 99 ) La l. 22 maggio, 1978, n. 194, art. 22 abrogò l’intero titolo X del libro II, c.p., e in<br />
particolare l’art. 552 c.p., che puniva tale tipo d’intervento medico, anche in presenza del<br />
consenso. La capacità di procreare costituisce, oggi, un diritto disponibile; cfr. Mazzacuva,<br />
Problemi attuali in materia di responsabilità penale del sanitario, in La responsabilità in materia<br />
sanitaria, cit., p. 109 ss., che richiama in senso conforme la sentenza del Trib. Lucca, 7<br />
maggio, 1972, in Riv. it. med. leg., 1973, n. 237; Cass. pen., 18 marzo 1987, riportata da Bona