Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 809<br />
mitazione alla circolazione dei titoli di debito per causa di morte a titolo<br />
particolare pare poter escludere tale eventualità ( 51 ).<br />
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, è necessario distinguere<br />
le modalità di emissione del titolo di debito: se esso, cioè, sia o meno incorporato<br />
all’interno di un titolo di credito.<br />
Il legato di titoli di debito, emessi in forma cartolare, pare rientrare<br />
nell’ambito dei legati di credito ( 52 ). Al contrario, il legato di titoli di debito<br />
non incorporati in un titolo sembra poter essere ricondotto nella fattispecie<br />
dei legati di posizione contrattuale ( 53).<br />
Con riferimento ai legati di credito, il disposto dell’art. 658 c.c. dispone<br />
che questi ultimi hanno effetto per la sola parte di credito esistente al<br />
momento della morte del testatore. Si attua, nel caso di specie, una successione<br />
particolare nel credito da parte del legatario, il quale si sostituisce,<br />
analogamente a quanto accade nell’ordinaria cessione, al primitivo<br />
creditore nei confronti del debitore ( 54 ). Il legato di credito pone in essere<br />
una vera e propria cessione del credito dal testatore al beneficiario rendendo<br />
applicabile parte della disciplina relativa a tale ultimo istituto.<br />
L’erede onerato, legittimo o testamentario, deve consegnare al legatario<br />
i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore, essendo<br />
( 51 ) Anche nel caso di legato di titoli di debito, la presenza di una clausola siffatta pone<br />
gli stessi problemi, già affrontati nel testo con riferimento ai trasferimenti inter vivos, relativi<br />
all’opponibilità dell’acquisto da parte del legatario alla società emittente ed all’efficacia<br />
del trasferimento, quantomeno per quanto riguarda la sua valenza patrimoniale, in favore<br />
del legatario. Sotto il primo profilo, la presenza di una clausola di limitazione alla circolazione<br />
mortis causa dei titoli di debito legittima la società a negare il pagamento degli interessi<br />
al legatario che non rivesta la qualifica di socio della società; sotto il secondo, invece,<br />
il legatario può rivalersi nei confronti dell’erede del contenuto patrimoniale dei titoli di debito<br />
esistenti nell’asse ereditario.<br />
( 52 )Cfr., sulla qualificazione giuridica del legato di credito, Bonilini, op. ult. cit., pp.<br />
116-117; Azzariti, op. cit., p. 550 ss.<br />
( 53 ) Cfr. in generale Bonilini, Autonomia testamentaria e legato, Milano, 1990; Padovini,<br />
Rapporto contrattuale e successione a causa di morte, Milano, 1991, p. 115 ss.; Gradassi,<br />
Clausole testamentarie in tema di legato di posizione contrattuale, in Not., 1, 1999, p. 43; Martone,<br />
Legato di posizione contrattuale, in Studium Juris, 1, 1998, p. 53. In generale, nel legato<br />
di posizione contrattuale si pone il problema dell’eventuale consenso del terzo contraente,<br />
ad accettare il subentro del legatario nella medesima posizione del suo dante causa.<br />
Si ritiene in proposito applicabile la disciplina sulla cessione del contratto di cui all’art.<br />
1406, in base alla quale per il perfezionamento della fattispecie sarà necessario il consenso,<br />
manifestato eventualmente anche preventivamente, del contraente ceduto.<br />
( 54 ) Sotto il profilo della validità del legato, trovano applicazione i principi generali, secondo<br />
i quali esso per avere effetto deve avere ad oggetto un credito esistente, almeno in<br />
parte, alla morte del testatore; nel caso contrario, si cade nell’ipotesi di legato di cosa non<br />
esistente nell’asse ed in quanto tale inesistente.