Contratto e impresa - Cedam
Contratto e impresa - Cedam
Contratto e impresa - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
758 CONTRATTO E IMPRESA<br />
quindi inapplicabili quei sistemi nazionali che in qualche modo potessero<br />
ostacolare il trasferimento della sede delle società, oggi si dovrebbe poter<br />
giungere ad una nuova posizione.<br />
Le recenti sentenze della Corte giust. Ce, che hanno ribadito, in differenti<br />
contesti, la preminenza del principio della libertà di stabilimento in<br />
ambito europeo, ma soprattutto la nuova normativa sulla Società europea<br />
(SE), che disciplina esplicitamente il trasferimento della SE all’interno<br />
dell’Unione europea in continuità giuridica, nonché la recente adozione<br />
della normativa sulle fusioni transfrontaliere, dovrebbero infatti indurre a<br />
ritenere che il diritto europeo, nella sua evoluzione sia irreversibilimente<br />
orientato a garantire la mobilità delle società. Pertanto, nel contesto europeo,<br />
non dovrebbero sussistere ostacoli al riconoscimento della continuità<br />
giuridica delle società in sede di trasferimento da un Paese membro<br />
ad un altro.<br />
Nell’esposizione che segue, per inquadrare la problematica del trasferimento<br />
della sede sociale in ambito internazionale, saranno esaminati<br />
preliminarmente i principi di diritto internazionale privato e la loro possibile<br />
applicazione teorica, seguirà poi un’analisi dello stato attuale del diritto<br />
comunitario, per valutare se in tale ambito possono ritenersi superati<br />
gli eventuali conflitti tra gli ordinamenti che, di fatto, ostacolano il trasferimento<br />
trasnazionale delle società, individuando una possibile, e forse<br />
l’unica plausibile, soluzione « europea », per concludere poi con la situazione<br />
del nostro Paese, avendo riguardo alla disciplina di diritto positivo<br />
ed alla sua coerente interpretazione con i principi di diritto internazionale<br />
e comunitario esaminati.<br />
2. – In linea di principio la possibilità, o meno, che un ordinamento<br />
ammetta il trasferimento della sede delle sue società, è subordinata al<br />
principio di collegamento territoriale che quello Stato adotta.<br />
Da questo collegamento dipende sia il riconoscimento stesso delle società<br />
nell’ambito di quell’ordinamento, che la relativa legge applicabile<br />
(cd. lex societatis).<br />
Nei diversi ordinamenti internazionali, la materia è caratterizzata da<br />
una profonda divisione tra la c.d. teoria della sede effettiva (Sitztheorie) e<br />
la cd. teoria della costituzione o incorporazione (Gründungstheorie ) ( 7).<br />
Secondo la cd. teoria dell’incorporazione o costituzione, le società sono<br />
( 7 ) Diversi sono i contesti storici e le esigenze politiche che hanno dato origine a tali regole<br />
di diritto internazionalprivatistico. La Gründungstheorie, nasce in Inghilterra, dove i<br />
giudici inglesi del XIX secolo mossi da intenti di natura puramente imperialistica, si preoccupano<br />
di estendere l’applicazione del diritto inglese dell’<strong>impresa</strong> anche ai Paesi lontani<br />
ove operavano le società incorporate in patria. Con la Gründungstheorie si consentiva infat-