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Contratto e impresa - Cedam

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758 CONTRATTO E IMPRESA<br />

quindi inapplicabili quei sistemi nazionali che in qualche modo potessero<br />

ostacolare il trasferimento della sede delle società, oggi si dovrebbe poter<br />

giungere ad una nuova posizione.<br />

Le recenti sentenze della Corte giust. Ce, che hanno ribadito, in differenti<br />

contesti, la preminenza del principio della libertà di stabilimento in<br />

ambito europeo, ma soprattutto la nuova normativa sulla Società europea<br />

(SE), che disciplina esplicitamente il trasferimento della SE all’interno<br />

dell’Unione europea in continuità giuridica, nonché la recente adozione<br />

della normativa sulle fusioni transfrontaliere, dovrebbero infatti indurre a<br />

ritenere che il diritto europeo, nella sua evoluzione sia irreversibilimente<br />

orientato a garantire la mobilità delle società. Pertanto, nel contesto europeo,<br />

non dovrebbero sussistere ostacoli al riconoscimento della continuità<br />

giuridica delle società in sede di trasferimento da un Paese membro<br />

ad un altro.<br />

Nell’esposizione che segue, per inquadrare la problematica del trasferimento<br />

della sede sociale in ambito internazionale, saranno esaminati<br />

preliminarmente i principi di diritto internazionale privato e la loro possibile<br />

applicazione teorica, seguirà poi un’analisi dello stato attuale del diritto<br />

comunitario, per valutare se in tale ambito possono ritenersi superati<br />

gli eventuali conflitti tra gli ordinamenti che, di fatto, ostacolano il trasferimento<br />

trasnazionale delle società, individuando una possibile, e forse<br />

l’unica plausibile, soluzione « europea », per concludere poi con la situazione<br />

del nostro Paese, avendo riguardo alla disciplina di diritto positivo<br />

ed alla sua coerente interpretazione con i principi di diritto internazionale<br />

e comunitario esaminati.<br />

2. – In linea di principio la possibilità, o meno, che un ordinamento<br />

ammetta il trasferimento della sede delle sue società, è subordinata al<br />

principio di collegamento territoriale che quello Stato adotta.<br />

Da questo collegamento dipende sia il riconoscimento stesso delle società<br />

nell’ambito di quell’ordinamento, che la relativa legge applicabile<br />

(cd. lex societatis).<br />

Nei diversi ordinamenti internazionali, la materia è caratterizzata da<br />

una profonda divisione tra la c.d. teoria della sede effettiva (Sitztheorie) e<br />

la cd. teoria della costituzione o incorporazione (Gründungstheorie ) ( 7).<br />

Secondo la cd. teoria dell’incorporazione o costituzione, le società sono<br />

( 7 ) Diversi sono i contesti storici e le esigenze politiche che hanno dato origine a tali regole<br />

di diritto internazionalprivatistico. La Gründungstheorie, nasce in Inghilterra, dove i<br />

giudici inglesi del XIX secolo mossi da intenti di natura puramente imperialistica, si preoccupano<br />

di estendere l’applicazione del diritto inglese dell’<strong>impresa</strong> anche ai Paesi lontani<br />

ove operavano le società incorporate in patria. Con la Gründungstheorie si consentiva infat-

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