20.05.2013 Views

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

702 CONTRATTO E IMPRESA<br />

zionalizzazione dell’ordine del contratto, grande importanza riveste la sostituzione<br />

a opera del giudice della clausola abusiva (illecita e nulla) con il<br />

diritto dispositivo derogato (il quale, per altro verso, indica anche la linea<br />

dettata dal legislatore alla ricerca, da parte del giudice, della corretta prassi<br />

commerciale).<br />

8. – Nella dottrina recente s’incontra l’idea che l’interpolazione del<br />

contratto nullo con il diritto dispositivo derogato messa in atto nella normativa<br />

ora esaminata sia frutto di una « tecnica ormai nota » ( 94). Si richiamano<br />

gli esempi dell’art. 1815, comma 2°, c.c. nella formulazione originaria<br />

e degli artt. 117, commi 4°, 6° e 7° e 124, commi 2°, 3° e 5° T.U. del credito<br />

( 95 ).<br />

In realtà, nella prima ipotesi la pattuizione dell’interesse usurario era<br />

colpita da nullità e l’interesse era dovuto nella misura legale; nelle altre la<br />

mancata indicazione nel contratto delle condizioni economiche secondo<br />

le modalità imposte dalla legge determina l’applicazione delle condizioni<br />

legalmente stabilite (tassi del titolo del debito pubblico; prezzi e condizioni<br />

pubblicizzati per le categorie di operazioni e servizi in cui si inseriscono<br />

quelle oggetto del contratto). In nessun caso, pertanto, si fissano limiti<br />

e condizioni alla deroga del diritto dispositivo; al contrario si prevedono<br />

limitazioni alla libertà contrattuale attraverso norme imperative<br />

(l’interesse non può essere usurario; le condizioni economiche devono<br />

essere indicate nel contratto bancario secondo le modalità legalmente imposte)<br />

e si fissano imperativamente criteri di sostituzione ( 96).<br />

( 94 ) E. Minervini, La nullità per grave iniquità, cit., p. 215.<br />

( 95 ) Cfr. le considerazioni di Passagnoli, Nullità speciali, cit., p. 230 ss. e di Polidori,<br />

Discipline della nullità e interessi protetti, Napoli, 2001, p. 198 ss. e, prima ancora, con riguardo<br />

all’art. 1815, comma 2°, c.c., la tesi di De Nova, Nullità relativa, nullità parziale e<br />

clausole vessatorie, cit., p. 488 (secondo la quale, come già accennato nel par. 5, la disposizione<br />

in questione consentirebbe una deroga delimitata al regime legale dell’interesse).<br />

( 96 ) G.B. Ferri, Nullità parziale e clausole vessatorie, cit., p. 399 ben evidenzia il carattere<br />

imperativo dell’art. 1815, comma 2°, c.c. formulazione originaria sottolineando come al<br />

divieto dell’usura si accompagna la sanzione dell’interesse (soltanto) nella misura legale anche<br />

nei casi in cui alla originaria pattuizione dell’interesse in misura lecita subentri una variazione<br />

in senso usurario: la nullità della seconda non determina la reviviscenza della prima,<br />

ma l’applicazione del più basso saggio legale. Una situazione assimilabile alla reviviscenza<br />

dell’interesse convenzionale non usurario si ha nell’applicazione, al contratto bancario<br />

parzialmente nullo, dei prezzi e delle condizioni pubblicizzate per operazioni rientranti<br />

nella stessa categoria in cui è collocabile quel contratto. Ma anche qui è disposta la<br />

sanzione del nulla dovuto se tale pubblicità non vi è stata. In ogni caso, non si ha mai una<br />

deroga al diritto dispositivo ma sempre la violazione di una norma imperativa: quella che<br />

fissa il limite dell’interesse; quella che dispone il cd. contenuto minimo del contratto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!