Contratto e impresa - Cedam
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702 CONTRATTO E IMPRESA<br />
zionalizzazione dell’ordine del contratto, grande importanza riveste la sostituzione<br />
a opera del giudice della clausola abusiva (illecita e nulla) con il<br />
diritto dispositivo derogato (il quale, per altro verso, indica anche la linea<br />
dettata dal legislatore alla ricerca, da parte del giudice, della corretta prassi<br />
commerciale).<br />
8. – Nella dottrina recente s’incontra l’idea che l’interpolazione del<br />
contratto nullo con il diritto dispositivo derogato messa in atto nella normativa<br />
ora esaminata sia frutto di una « tecnica ormai nota » ( 94). Si richiamano<br />
gli esempi dell’art. 1815, comma 2°, c.c. nella formulazione originaria<br />
e degli artt. 117, commi 4°, 6° e 7° e 124, commi 2°, 3° e 5° T.U. del credito<br />
( 95 ).<br />
In realtà, nella prima ipotesi la pattuizione dell’interesse usurario era<br />
colpita da nullità e l’interesse era dovuto nella misura legale; nelle altre la<br />
mancata indicazione nel contratto delle condizioni economiche secondo<br />
le modalità imposte dalla legge determina l’applicazione delle condizioni<br />
legalmente stabilite (tassi del titolo del debito pubblico; prezzi e condizioni<br />
pubblicizzati per le categorie di operazioni e servizi in cui si inseriscono<br />
quelle oggetto del contratto). In nessun caso, pertanto, si fissano limiti<br />
e condizioni alla deroga del diritto dispositivo; al contrario si prevedono<br />
limitazioni alla libertà contrattuale attraverso norme imperative<br />
(l’interesse non può essere usurario; le condizioni economiche devono<br />
essere indicate nel contratto bancario secondo le modalità legalmente imposte)<br />
e si fissano imperativamente criteri di sostituzione ( 96).<br />
( 94 ) E. Minervini, La nullità per grave iniquità, cit., p. 215.<br />
( 95 ) Cfr. le considerazioni di Passagnoli, Nullità speciali, cit., p. 230 ss. e di Polidori,<br />
Discipline della nullità e interessi protetti, Napoli, 2001, p. 198 ss. e, prima ancora, con riguardo<br />
all’art. 1815, comma 2°, c.c., la tesi di De Nova, Nullità relativa, nullità parziale e<br />
clausole vessatorie, cit., p. 488 (secondo la quale, come già accennato nel par. 5, la disposizione<br />
in questione consentirebbe una deroga delimitata al regime legale dell’interesse).<br />
( 96 ) G.B. Ferri, Nullità parziale e clausole vessatorie, cit., p. 399 ben evidenzia il carattere<br />
imperativo dell’art. 1815, comma 2°, c.c. formulazione originaria sottolineando come al<br />
divieto dell’usura si accompagna la sanzione dell’interesse (soltanto) nella misura legale anche<br />
nei casi in cui alla originaria pattuizione dell’interesse in misura lecita subentri una variazione<br />
in senso usurario: la nullità della seconda non determina la reviviscenza della prima,<br />
ma l’applicazione del più basso saggio legale. Una situazione assimilabile alla reviviscenza<br />
dell’interesse convenzionale non usurario si ha nell’applicazione, al contratto bancario<br />
parzialmente nullo, dei prezzi e delle condizioni pubblicizzate per operazioni rientranti<br />
nella stessa categoria in cui è collocabile quel contratto. Ma anche qui è disposta la<br />
sanzione del nulla dovuto se tale pubblicità non vi è stata. In ogni caso, non si ha mai una<br />
deroga al diritto dispositivo ma sempre la violazione di una norma imperativa: quella che<br />
fissa il limite dell’interesse; quella che dispone il cd. contenuto minimo del contratto.