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Contratto e impresa - Cedam

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588 CONTRATTO E IMPRESA<br />

lo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione ( 6).<br />

In motivazione si è espressamente enunciato che l’art. 2505 bis c.c., nel<br />

testo vigente, stabilisce, infatti, al comma 1°, che la società risultante dalla<br />

fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società<br />

partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali,<br />

anteriori alla fusione. Il legislatore ha così (definitivamente) chiarito<br />

che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 ss. c.c. non determina,<br />

nella ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata,<br />

né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria;<br />

ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti<br />

alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l’estinzione di<br />

un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi<br />

(come è già stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente<br />

evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità,<br />

pur in un nuovo assetto organizzativo.<br />

Le Sezioni unite, dunque, richiamando la dottrina, fanno proprie le parole<br />

di Galgano ( 7), condivise e rielaborate recentemente dal sottoscritto.<br />

Angelo Riccio<br />

cietà, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 458 ss.; Cagnasso, in Il nuovo diritto societario,<br />

a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, Bologna, 2004, p. 2342.<br />

( 6 ) Cfr. il mio scritto: Nella fusione di società si ha, dunque, continuità dei rapporti giuridici<br />

anche processuali, cit., p. 487. Con riferimento alla trasformazione la Suprema Corte ha statuito<br />

che « la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce<br />

nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro e diverso soggetto, ma<br />

configura, per converso, una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto;<br />

a più forte ragione, la cessione di quote sociali a persone diverse dagli originari soci dell’ente<br />

(nella specie, società in nome collettivo, che comunque mantiene sempre la stessa natura giuridica)<br />

non dà luogo ad un nuovo soggetto di diritto, con la conseguenza che, ai fini dell’attribuzione<br />

dello ius postulandi, è rilevante la sola circostanza che la procura sia conferita, in origine<br />

come successivamente, da coloro che abbiano la rappresentanza della società » (cfr. Cass.,<br />

sez. II, 13 agosto 2004, n. 15737) e che « in caso di trasformazione di una società di fatto (nella<br />

specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza<br />

di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria; ne<br />

consegue che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con il primo soggetto prosegue con il secondo,<br />

e comporta la responsabilità della società di persone per tutti gli obblighi derivanti da<br />

tale rapporto di lavoro » (cfr. Cass., sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16500). Nello stesso senso si v.<br />

Cass., sez. lav., 12 novembre 2003, n. 17066; Cass., sez. lav., 1° settembre 2003, n. 12752; Cass.,<br />

sez. I, 17 settembre 2002, n. 13597; Cass., sez. I, 13 settembre 2002, n. 13434; Cass., sez. II, 3<br />

gennaio 2002, n. 26; Cass., sez. lav., 27 giugno 1996, n. 5937; Cass., sez. I, 29 luglio 1994, n. 7131.<br />

( 7 ) Cfr. Galgano, Diritto commerciale. Le società, cit., p. 502; Id., Il nuovo diritto societario,<br />

II ed., I, cit., p. 544.

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