Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 709<br />
Bisogna a questo punto ricordare che il problema dell’interpolazione<br />
si pone non soltanto nei casi estremi in cui la nullità colpisce una<br />
clausola che veicola o coinvolge anche solo in parte un elemento essenziale,<br />
ma pure in tutte le altre evenienze in cui la soppressione della<br />
clausola, e dunque del regime derogatorio al diritto dispositivo, potrebbe<br />
condizionare in maniera rilevante la pratica eseguibilità del contratto,<br />
deprivato di una parte del regolamento in concreto importante, se<br />
non necessaria, alla sua esecuzione. Anche in questi casi il pericolo della<br />
nullità totale è nei fatti e non è in concreto evitabile (di modo che, se<br />
il consumatore solleva l’eccezione di nullità, il giudice deve dichiarare<br />
la nullità totale; se il consumatore tace, il giudice deve astenersi dal rilievo<br />
d’ufficio).<br />
L’alternativa tra conservazione del contratto mutilato e applicazione<br />
del diritto dispositivo nei contratti del consumatore si pone invece in tutti<br />
i restanti casi in cui il contratto deprivato della clausola abusiva è completo<br />
degli elementi essenziali ed è suscettibile in concreto (e ragionevolmente)<br />
di esecuzione ( 110). Nemmeno con riguardo a quest’ultimo ordine<br />
di evenienze, tuttavia, lo scioglimento dell’alternativa può lasciare indifferenti:<br />
giacché il diritto dispositivo derogato nei contratti seriali in generale<br />
e nei contratti del consumatore in particolare attiene per lo più alla ripartizione<br />
dei rischi, ed è calibrato secondo una distribuzione degli stessi<br />
che l’ordinamento assume improntata a criteri di giustizia ( 111 ). Di modo<br />
che la soluzione dell’interpolazione attraverso il diritto dispositivo derogato<br />
appare funzionale all’obbiettivo finale della legge: di riequilibrare il<br />
contratto squilibrato, consentendo al consumatore un accesso al mercato<br />
( 110 ) Cfr. l’elencazione di Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, cit., p. 196 s.<br />
( 111 ) De Nova, Il tipo contrattuale, cit., p. 158, nota 89, osserva criticamente che, soprattutto<br />
in tema di controllo delle condizioni generali di contratto, non è detto che il<br />
diritto dispositivo sia sempre un termine di paragone idoneo per il controllo giudiziale<br />
(e, per quanto qui adesso interessa, per l’ interpolazione del contratto che consenta<br />
l’obbiettivo del riequilibrio). Il legislatore, infatti, nella configurazione delle regole dispositive<br />
si è ispirato alle precedenti prassi contrattuali, spesso forgiate proprio attraverso<br />
la diffusione di condizioni generali di contratto oggettivamente squilibrate. A riguardo,<br />
e per quanto più strettamente concerne il tema di queste pagine, mi limito a osservare<br />
che all’interpolazione attraverso il diritto dispositivo non vi è alternativa (non essendo<br />
riconosciuto al giudice un generale potere equitativo, come in parte avviene nella<br />
disciplina sui ritardi di pagamento); che inoltre un discorso fondato sul diritto vigente<br />
non può ignorare le soluzioni apprestate dal legislatore; che infine il giudizio sulla<br />
equità dell’allocazione dei rischi per come definita in una norma dispositiva sovrappone<br />
l’idea di giustizia che ha l’interprete a quella che ha orientato il legislatore e che attualmente<br />
è legge.