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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 709<br />

Bisogna a questo punto ricordare che il problema dell’interpolazione<br />

si pone non soltanto nei casi estremi in cui la nullità colpisce una<br />

clausola che veicola o coinvolge anche solo in parte un elemento essenziale,<br />

ma pure in tutte le altre evenienze in cui la soppressione della<br />

clausola, e dunque del regime derogatorio al diritto dispositivo, potrebbe<br />

condizionare in maniera rilevante la pratica eseguibilità del contratto,<br />

deprivato di una parte del regolamento in concreto importante, se<br />

non necessaria, alla sua esecuzione. Anche in questi casi il pericolo della<br />

nullità totale è nei fatti e non è in concreto evitabile (di modo che, se<br />

il consumatore solleva l’eccezione di nullità, il giudice deve dichiarare<br />

la nullità totale; se il consumatore tace, il giudice deve astenersi dal rilievo<br />

d’ufficio).<br />

L’alternativa tra conservazione del contratto mutilato e applicazione<br />

del diritto dispositivo nei contratti del consumatore si pone invece in tutti<br />

i restanti casi in cui il contratto deprivato della clausola abusiva è completo<br />

degli elementi essenziali ed è suscettibile in concreto (e ragionevolmente)<br />

di esecuzione ( 110). Nemmeno con riguardo a quest’ultimo ordine<br />

di evenienze, tuttavia, lo scioglimento dell’alternativa può lasciare indifferenti:<br />

giacché il diritto dispositivo derogato nei contratti seriali in generale<br />

e nei contratti del consumatore in particolare attiene per lo più alla ripartizione<br />

dei rischi, ed è calibrato secondo una distribuzione degli stessi<br />

che l’ordinamento assume improntata a criteri di giustizia ( 111 ). Di modo<br />

che la soluzione dell’interpolazione attraverso il diritto dispositivo derogato<br />

appare funzionale all’obbiettivo finale della legge: di riequilibrare il<br />

contratto squilibrato, consentendo al consumatore un accesso al mercato<br />

( 110 ) Cfr. l’elencazione di Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, cit., p. 196 s.<br />

( 111 ) De Nova, Il tipo contrattuale, cit., p. 158, nota 89, osserva criticamente che, soprattutto<br />

in tema di controllo delle condizioni generali di contratto, non è detto che il<br />

diritto dispositivo sia sempre un termine di paragone idoneo per il controllo giudiziale<br />

(e, per quanto qui adesso interessa, per l’ interpolazione del contratto che consenta<br />

l’obbiettivo del riequilibrio). Il legislatore, infatti, nella configurazione delle regole dispositive<br />

si è ispirato alle precedenti prassi contrattuali, spesso forgiate proprio attraverso<br />

la diffusione di condizioni generali di contratto oggettivamente squilibrate. A riguardo,<br />

e per quanto più strettamente concerne il tema di queste pagine, mi limito a osservare<br />

che all’interpolazione attraverso il diritto dispositivo non vi è alternativa (non essendo<br />

riconosciuto al giudice un generale potere equitativo, come in parte avviene nella<br />

disciplina sui ritardi di pagamento); che inoltre un discorso fondato sul diritto vigente<br />

non può ignorare le soluzioni apprestate dal legislatore; che infine il giudizio sulla<br />

equità dell’allocazione dei rischi per come definita in una norma dispositiva sovrappone<br />

l’idea di giustizia che ha l’interprete a quella che ha orientato il legislatore e che attualmente<br />

è legge.

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