Contratto e impresa - Cedam
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654 CONTRATTO E IMPRESA<br />
su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in<br />
cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare<br />
gli effetti delle violazioni accertate ».<br />
Le norme rafforzano ed amplificano gli effetti del provvedimento inibitorio:<br />
la pubblicazione – ovviamente, a spese del professionista – è un<br />
rimedio diretto a scongiurare l’inserzione delle clausole vessatorie nei<br />
contratti standard, ovvero più in generale il compimento di atti e comportamenti<br />
lesivi degli interessi dei consumatori, in quanto fa leva sul discredito<br />
commerciale che la conoscenza del provvedimento inibitorio può determinare<br />
in danno di un soggetto, quale l’imprenditore, generalmente<br />
sensibile all’esigenza di tutelare la propria immagine.<br />
È pressoché pacifico che entrambe le norme si riferiscono tanto alla<br />
inibitoria finale, pronunciata con sentenza, quanto all’inibitoria provvisoria<br />
o cautelare: non a caso, insomma, le norme parlano genericamente di<br />
« provvedimento ».<br />
Un’interpretazione estensiva tanto dell’art. 37, comma 3°, quanto dell’art.<br />
140, comma 1°, lett. c), del codice del consumo induce ad affermare<br />
che la pubblicazione del provvedimento inibitorio può avvenire anche in<br />
forme diverse da quelle espressamente previste: si pensi, ad esempio, al<br />
ricorso ai mezzi radiotelevisivi o informatici.<br />
L’art. 140, comma 1°, lett. c), del codice del consumo consente la pubblicazione<br />
soltanto « nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può<br />
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate »,<br />
ricalcando una formula già adoperata dal legislatore nella lett. b) del medesimo<br />
articolo [manca peraltro nella lett. c) quel riferimento al danno,<br />
agli effetti « dannosi », contenuto invece nella lett. b)]. Non a caso, insomma,<br />
si afferma in dottrina che la pubblicazione sarebbe qualificabile, come<br />
le misure idonee, in chiave di tutela restitutoria o reintegratoria. Nulla di<br />
ciò è previsto, invece, nell’art. 37, comma 3°, del codice del consumo.<br />
7. – L’art. 140, commi 2°, 3° e 4° del codice del consumo (già art. 3,<br />
commi 2°, 3° e 4°, l. n. 281 del 1998) così statuisce: « le associazioni di cui<br />
al comma 1°, nonché i soggetti di cui all’art. 139, comma 2° possono attivare,<br />
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla<br />
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente<br />
per territorio, a norma dell’art. 2, comma 4°, lett. a), l. 29 dicembre 1993,<br />
n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la<br />
composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’art.<br />
141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni [comma<br />
2°]. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante<br />
dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato<br />
per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel