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Contratto e impresa - Cedam

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612 CONTRATTO E IMPRESA<br />

principalmente consiste la lettera », mancando così la legittimazione del<br />

patronnant, cioè la titolarità necessaria a cui è collegata la lettera.<br />

La Corte d’appello aveva considerato tale comportamento valutabile<br />

alla stregua degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., ritenendo contrario a buona<br />

fede e a correttezza l’assunzione di impegni che presuppongono l’esistenza<br />

di un avvenimento non realizzatosi. Similmente, il Tribunale di Roma<br />

ritiene provata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ex<br />

artt. 1175, 1337, 1375 c.c. per aver assunto impegni sulla base di un presupposto<br />

inesistente e dunque l’inadempimento del patronnant agli obblighi<br />

assunti con la lettera qualificata, sia dalla Corte d’appello, sia dalla Suprema<br />

Corte, come contratto con obbligazioni del solo proponente ex art.<br />

1333 c.c.<br />

Quello che invece secondo il Tribunale non risulta provato è il danno<br />

sofferto dalle banche per le inadempiute promesse risultanti dalla lettera<br />

di patronage.<br />

Il punto centrale dell’iter argomentativo del Tribunale riguarda l’inesistenza<br />

del nesso di causalità tra il comportamento del patronnant e il danno<br />

sofferto dalle banche così come esse stesse lo hanno qualificato. Infatti,<br />

afferma il Tribunale, « in concreto non risulta dimostrato che l’omissione<br />

dell’obbligo di controllo » del patronnant sia collegato all’insolvenza<br />

della patrocinata.<br />

La Corte d’appello – escludendo che si fosse in presenza di ipotesi di<br />

fideiussione o promessa del fatto del terzo, o di mandato di credito – aveva<br />

qualificato la lettera di patronage come contratto unilaterale ex art. 1333<br />

c.c. e tale qualificazione, secondo il tribunale, a differenza del documento<br />

« avente valore fideiussorio e/o di vincolo di garanzia vera e propria,<br />

esclude di configurare in capo » al patronnant « una posizione debitoria<br />

nei confronti delle banche attrici, posizione che non può che essere rivestita<br />

esclusivamente » dalla società patrocinata.<br />

Di conseguenza, l’indagine sulla quantificazione del danno per l’insolvenza<br />

ed il fallimento delle società del gruppo coinvolge, secondo il Tribunale,<br />

quella sull’an della responsabilità, oggetto delle sentenze di merito<br />

e di legittimità. Pertanto, sempre secondo il Tribunale,<br />

il presente giudizio non può e non potrebbe essere di quantificazione del danno dalle<br />

stesse banche subito (e non dimostrato) per effetto (non dimostrato) causale delle (ritenute)<br />

inadempienze . . . alle obbligazioni di controllo e non dismissione della partecipazione,<br />

assunte con la lettera di patronage.<br />

Infatti:<br />

l’inesistenza della partecipazione azionaria rende priva di qualsiasi utilità l’assunzione<br />

degli impegni contrattuali di cui sopra, che per poter essere attuati esigono appunto

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