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Contratto e impresa - Cedam

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La fusione di società non è, dunque,<br />

causa di interruzione del processo<br />

Dibattiti<br />

Le Sezioni unite della Cassazione ( 1 ), in sede di regolamento preventivo<br />

di giurisdizione, hanno, con un persuasivo obiter dictum ( 2 ),<br />

colto l’occasione di accogliere la tesi recentemente riproposta in questa<br />

rivista ( 3), secondo la quale la fusione di società non determina più l’interruzione<br />

del processo per perdita della capacità processuale ( 4 ), dato<br />

che la fusione per incorporazione non comporta l’estinzione di un soggetto,<br />

né la fusione paritaria provoca l’estinzione delle società fuse e la<br />

correlativa creazione di un altro e diverso soggetto, ma configurano una<br />

vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto ( 5 ), al-<br />

( 1 ) Si v. Cass., sez. un, ord. 8 febbraio 2006, n. 2637, Pres. Carbone, est. Proto, in www.<br />

cortedicassazione.it.<br />

( 2 ) Le Sezioni unite, infatti, nel decidere in via preliminare sull’istanza di interruzione del<br />

processo di Cassazione, in virtù dell’avvenuta fusione per incorporazione di una delle parti,<br />

hanno statuito, in conformità a Cass., 14 dicembre 2004, n. 23294; Cass., 15 ottobre 2004, n.<br />

20325; Cass., 18 agosto 2004, n. 16138; Cass., 27 giugno 2000, n. 8708, che l’estinzione del soggetto<br />

che ha presentato il ricorso, dichiarata nel giudizio di legittimità dal suo difensore in<br />

udienza, non incide sullo svolgimento del giudizio di Cassazione, perché questo è dominato<br />

dall’impulso di ufficio. La Corte, dunque, in base al suddetto orientamento avrebbe potuto<br />

fare a meno di affrontare il merito dell’istanza. A ben vedere, la statuizione nel merito dell’istanza<br />

sarebbe stata necessaria se la Corte avesse seguito l’innovativo orientamento delle medesime<br />

Sezioni unite (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2006, n. 477, Pres. Carbone, est. Marziale,<br />

in www.cortedicassazione.it., la quale, ritenendo rilevante la morte dell’unico difensore avvenuta<br />

dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ha disposto il necessario<br />

rinvio a nuovo ruolo della causa con comunicazione alla parte personalmente).<br />

( 3 ) Si v. il mio scritto: Nella fusione di società si ha, dunque, continuità dei rapporti giuridici<br />

anche processuali, in questa rivista, 2005, p. 483 ss.; come già Galgano, Diritto commerciale. Le<br />

società, Bologna, 2005, p. 500 ss.; Id., Il nuovo diritto societario, II ed., I, Padova, 2004, p. 543 ss.<br />

( 4 ) Cfr. il mio scritto: Nella fusione di società si ha, dunque, continuità dei rapporti giuridici<br />

anche processuali, cit., p. 488, ed ivi ulteriori riferimenti.<br />

( 5 ) Cfr. Galgano, Diritto commerciale. Le società, cit., p. 502; Id., Il nuovo diritto societario,<br />

II ed., I, cit., p. 544. Nello stesso senso si v. Di Sabato, Diritto delle società, Milano,<br />

2003, p. 475 s.; Santagata, in Tratt. s.p.a., diretto da Colombo-Portale, Torino, 2004, 7, p. 41<br />

ss.; Capelli, Fusione e scissione, in La riforma delle società. Aspetti applicativi, a cura di Bortoluzzi,<br />

Torino, 2004, p. 537 s.; Tamburini, Trasformazione, fusione e scissione, in Il nuovo diritto<br />

delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 2558; Salerno, in La riforma delle so-

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