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Contratto e impresa - Cedam

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606 CONTRATTO E IMPRESA<br />

blema delle decisioni prese dai terzi relativamente ai trattamenti da effettuare<br />

o meno, nei confronti di soggetti in s.v.p. ( 88 ), che non si siano precedentemente<br />

pronunciati in proposito. Il consenso, in questi casi, risulta<br />

manifestazione di eteronomia, poiché rispecchierà le concezioni personali<br />

del dichiarante, che possono coincidere, ma anche divergere, da quelle<br />

del soggetto incosciente ( 89).<br />

8. – Corte cost. n. 471 del 1990 e l’art. 5 c.c.<br />

Altre dalla tutela della salute possono essere, dunque, le molle che dirigono<br />

la scelta di un soggetto in una determinata direzione. Non bisogna<br />

trascurare come la sentenza, alla quale si riconosce il merito di aver enucleato<br />

il diritto all’autodeterminazione, non riguardasse affatto il diritto<br />

alla salute ( 90 ). Si trattava, infatti, di stabilire la legittimità costituzionale<br />

dell’art. 669 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la possibilità di svolgere<br />

un accertamento tecnico sull’individuo. La Consulta affermò, in<br />

quell’occasione, il diritto del soggetto di richiedere la c.t. sulla propria persona,<br />

sulla base degli artt. 13, comma 1° e 32, comma 2°, Cost.<br />

La libertà di cui alla prima disposizione postula infatti, per la Corte,<br />

« la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio<br />

corpo », purché nel rispetto di modalità compatibili con la dignità umana<br />

di cui al citato cpv. art. 32 Cost. A ricevere tutela era, dunque, il diritto al-<br />

( 88 ) E, dunque, non ancora deceduti, neanche secondo la convenzione legalmente fissata<br />

per l’espianto di organi da cadavere: v. art. 1, l. 29 dicembre 1993, n. 578, che fa coincidere<br />

il cd. momento zero con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.<br />

Per il trapianto di organi v. l. 1° aprile 1999, n. 91, e l’eccezionale disciplina del consenso ivi<br />

contenuta. Sul punto v. Rolli, loc. cit.<br />

( 89 ) Cfr. App. Milano, d. 31 dicembre 1999, cit., che rigetta la richiesta del tutore in ordine<br />

alla cessazione delle cure mediche indispensabili ai fini della protrazione dello s.v.p. Il<br />

giudice, pur ritenendo compreso nell’art. 357 c.c. il diritto del tutore a prestare il consenso<br />

informato, sostiene che la domanda non possa essere accolta, a causa del dibattito, ancora<br />

in fieri, in ordine alla qualifica dei trattamenti somministrati ai soggetti in s.v.p., e delle perplessità<br />

etico-giuridiche che da questo discendono. Una decisione legale in merito è presente,<br />

ancora, nel mondo anglosassone: documento del comitato etico della British Medical<br />

Assotiation 1992, relativamente ai trattamenti dei soggetti in s.v.p. prevede la possibilità di<br />

sospendere l’alimentazione quando il coma persista per un anno; cfr. Santosuosso, Novità<br />

e remore sullo “stato vegetativo persistente”, in Foro it., 2000, I, c. 2029. In proposito si v. Convenzione<br />

di Oviedo, art. 6, e il d.m. sanità 18 marzo 1998 che, al punto 3.7.10, fa espresso riferimento<br />

alle linee guida della Unione europea sulla buona pratica clinica per l’esecuzione<br />

delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, recepite con d.m. 15 luglio 1997, in G.U. 18<br />

agosto 1997, testi richiamati dalla sentenza citata.<br />

( 90 ) Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 471, cit.

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