Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 705<br />
semplificata nella generalità e nell’astrattezza della nozione di « parte » del<br />
contratto) ( 99 ) impediva di cogliere, nel movimento della deroga, la modalità<br />
dell’abuso ( 100 ).<br />
Appare davvero significativo della mentalità dei giuristi liberali (redattori<br />
del codice prima, studiosi ed operatori poi) che perfino ipotesi estreme<br />
di abuso della libertà contrattuale, come le clausole vessatorie nei<br />
contratti standardizzati ( 101 ), siano formalmente sottratte alla nullità, e comunque<br />
disciplinate non con riguardo alla liceità della loro introduzione<br />
nel regolamento, ma con riguardo alle condizioni formali di quella introduzione,<br />
comunque permessa ( 102 ). L’esperienza della lotta alle clausole<br />
abusive condotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza tedesche e il ricorso,<br />
in quella dottrina, alla figura dell’abuso della libertà contrattuale o, in<br />
quella giurisprudenza, ai doveri di buona fede, prima lasciano indifferente<br />
il legislatore, poi e conseguentemente impediscono il cambio di prospettiva<br />
auspicato e ipotizzato negli anni Settanta del secolo scorso da<br />
parte della dottrina ( 103 ).<br />
( 99 ) Che discendeva dalla nozione, parimenti astratta e ancora più generale, di soggetto<br />
di diritto: cfr. Raiser, Die Aufgabe des Privatrechts, cit., p. 74; v. anche la ricostruzione storica<br />
di Grossi, La cultura del civilista italiano. Un profilo storico, Milano, 2002, p. 3 ss.<br />
( 100 ) Come già mostrato, in un’ottica siffatta, le norme imperative emarginano i movimenti<br />
della libertà contrattuale, altrimenti liberi: stabiliscono divieti, impongono obblighi e<br />
dunque disegnano i confini dei territori sottratti alla libertà contrattuale. La violazione della<br />
norma imperativa determina, di regola, la nullità della clausola (art. 1418, comma 1°, c.c.)<br />
che spesso si espande in nullità dell’intero contratto, non più desiderabile dalle parti o da<br />
una di esse allorché deprivato della clausola nulla (art. 1419, comma 1°, c.c.). Limite a tale<br />
dinamica è la sostituzione della clausola in violazione con la norma imperativa violata ai<br />
sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c. Del tutto diversamente, la deroga al diritto dispositivo<br />
esprime l’esercizio per definizione lecito e meritevole della libertà contrattuale,<br />
giacché il diritto dispositivo svolge semplicemente una funzione ausiliaria alla volontà delle<br />
parti. Nella materia dispositiva non si pone il problema della nullità; conseguentemente,<br />
non si pone il problema della sostituzione della clausola nulla.<br />
( 101 ) Dove peraltro la nozione di « parte » del contratto perde la sua monoliticità e ridimensiona<br />
la sua astrattezza, specificandosi nelle categorie legali del « predisponente » e<br />
dell’« aderente ».<br />
( 102 ) Così Raiser, Die Aufgabe des Privatrechts, cit., p. 285, nota 40: « il legislatore italiano<br />
non dichiarò nulle le clausole di esonero da responsabilità e altre clausole simili, ma ne<br />
condizionò la validità ad una specifica approvazione per iscritto. Ciò non è sufficiente a tutelare<br />
il contraente debole ».<br />
( 103 ) La Tavola rotonda tenuta presso l’Istituto di diritto privato dell’Università di Catania<br />
il 17 e il 18 maggio 1969, i cui atti sono stati pubblicati nel volume Condizioni generali di<br />
contratto e tutela del contraente debole, cit., pur nella diversità delle opinioni che registrò,<br />
consentì nondimeno di evidenziare sia l’insufficienza della tutela predisposta dal nostro legislatore<br />
rispetto ai contratti standardizzati (siccome incentrata sul momento formativo