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Contratto e impresa - Cedam

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732 CONTRATTO E IMPRESA<br />

Sotto altro profilo, però, il problema resta, se è vero che, ferma restando<br />

l’esigenza di definire la disciplina applicabile alla fattispecie, persistono<br />

una serie di aspetti che esulano da quel più generale riferimento, ovvero<br />

esigono, rispetto ad esso, una soluzione anticipata o particolare.<br />

Per quanto qui interessa, si è visto che il sistema di controlli ha indotto<br />

una serie di effetti immediati, quali costringere il soggetto capofila del<br />

patto a presentare alla Banca d’Italia (art. 106, comma 1°) istanza per<br />

un’O.P.A. obbligatoria e la trasformazione della precedente O.P.S. in<br />

O.P.A.S. volontaria, – sostanzialmente analoga nei contenuti alla prima –<br />

o anche la stipula di un nuovo patto parasociale, questa volta prontamente<br />

comunicato alle autorità di vigilanza (art. 20 T.U.B.; art. 120 T.U.F.).<br />

Già prima, però, sia la Consob che la Banca d’Italia avevano comminato<br />

ai « concertisti » la sospensione del diritto di voto, nonché attivato le<br />

procedure sanzionatorie previste dalla legge riguardo alla mancata comunicazione<br />

del patto parasociale ( 70 ), alla mancata autorizzazione all’acquisizione<br />

di partecipazioni rilevanti al capitale della BPAV, e all’inosservanza<br />

delle disposizioni in materia di gestione del credito e violazione delle<br />

disposizioni in materia di requisiti patrimoniali ( 71 ).<br />

Il sistema ha dunque reagito prontamente a protezione «dell’indifferi-<br />

La violazione del precetto posto dalla legge comporta, infatti, oltre che la sospensione<br />

dell’operazione, la (sola) applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, prevedendosi<br />

(art. 5, comma 1°) che « fatta salva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni<br />

dell’art. 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,<br />

una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 % dell’importo trasferito (. . .) ». Gli atti<br />

posti in essere sono, dunque, efficaci: soluzione questa che ha suscitato forti perplessità,<br />

dato che dalla violazione di una norma imperativa posta a tutela di un interesse pubblico<br />

non discende la nullità degli atti (così G. Giacobbe, Intervento, in Seminario su “Riciclaggio<br />

di denaro proveniente da attività illecite e limitazione dell’uso di strumenti di pagamento”,<br />

1992, in Quaderni ricerca giur. Banca d’Italia, n. 27, 1993, p. 127; Azzaro, Obbligazioni pecuniarie<br />

di rilevante importo e carattere “reale” del pagamento, in Rass. dir. civ., 1996, p. 143. In<br />

senso contrario Di Majo, Le obbligazioni pecuniarie, Bologna, 1993, p. 76).<br />

( 70 ) Finalità precipua della disciplina dei patti parasociali è la trasparenza e informazione<br />

degli assetti proprietari, di fronte a cui cade anche l’interesse alla riservatezza che, quando<br />

si tratti di società che fanno ricorso al mercato del rischio, potrebbe in ipotesi ritenersi<br />

meritevole di tutela (v. Donativi, Sub art. 2341 bis c.c., in Società di capitali, a cura di Niccolini<br />

e Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004, p. 193; anzi, secondo Galgano, Il nuovo diritto<br />

societario, cit., p. 91 ss., anche a prescindere dal fatto che si tratti di società « aperte » non sarebbe<br />

mai configurabile un interesse alla riservatezza meritevole di tutela, ma piuttosto un<br />

dovere di correttezza di dare notizia agli altri soci dell’esistenza e dei contenuti del patto parasociale).<br />

( 71 ) Cfr. Relazione del Governatore della Banca d’Italia al CICR del 26 agosto 2005,<br />

passim.

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