Contratto e impresa - Cedam
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630 CONTRATTO E IMPRESA<br />
3. – Gli effetti della norma<br />
Ancora: anche a voler riempire di contenuto sostanziale l’atto di destinazione<br />
( 13 ), non si può certo disconoscere la collocazione sistematica della<br />
norma, inserita nell’ambito della trascrizione ( 14 ). Questo sembra escludere<br />
l’intento del legislatore di inserire nell’ordinamento<br />
un nuovo tipo di atto ad effetti reali, un atto innominato, che diventerebbe il varco per<br />
l’ingresso del tanto discusso negozio traslativo atipico; non costituisce la giustificazione<br />
legislativa di un nuovo negozio la cui causa sarebbe quella finalistica della destinazione<br />
del bene alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Non c’è infatti alcun<br />
indizio da cui desumere che sia stata coniata una nuova figura negoziale, di cui non si<br />
sa neanche se sia unilaterale o bilaterale, a titolo oneroso o gratuito, ad effetti traslativi<br />
od obbligatori ( 15).<br />
Piuttosto, è stato disciplinato<br />
un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione (che per i beni immobili<br />
e mobili registrati postula il veicolo formale dell’atto pubblico) accessorio rispetto<br />
agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi ( 16).<br />
Si noti che la collocazione sistematica della norma suggerisce che<br />
la previsione della particolare forma sia finalizzata alla sola trascrizione, ma non venga<br />
ad inficiare con la nullità il negozio relativo a beni mobili che sia adottato in qualsiasi<br />
forma<br />
( 13) Il cui piano di efficacia sostanziale è tutto da costruire secondo Trib. Trieste,<br />
cit. Rileva Petrelli come la norma non detti alcun requisito sulla struttura dell’atto di<br />
destinazione che è compatibile con l’atto unilaterale come pure, nel caso in cui il costituente<br />
imponga solo il vincolo restando proprietario del bene, con quella del trust<br />
auto-dichiarato; op. loc. ult. cit.<br />
( 14) Critico Petrelli sulla collocazione sistematica della norma nell’ambito delle<br />
norme relative alla trascrizione di atti relativi a beni immobili. La collocazione sistematica<br />
incide infatti sulla interpretazione della norma che qui si trova a dettare requisiti<br />
sostanziali e pubblicitari confondendo ambiti e rationes ermeneutiche; op. loc. cit.<br />
( 15) Concorde con l’impossibilità della norma dell’art. 2645 ter di dar vita ad un innominato<br />
atto unilaterale con effetti conformativi sui diritti reali Fanticini, op. loc. cit.<br />
( 16) Concorde con la natura accessoria dell’effetto di destinazione Sicchiero, op.<br />
loc. cit., che lo ritiene compatibile con gli effetti reali o obbligatori dei contratti dei<br />
quali la nuova norma dispone la trascrizione. La conseguenza che da ciò si ricava è sia<br />
secondo il Trib. Trieste che secondo l’a., la conferma dell’atipicità degli atti soggetti a trascrizione.<br />
L’effetto di destinazione è, secondo Petrelli, « effetto minore » rispetto a<br />
quelli espressamente richiamati dall’art. 2643 c.c. e, stante il difetto di coordinamento,<br />
l’interprete potrebbe, ancorché con difficoltà, attuarlo; op. cit., p. 165.