Contratto e impresa - Cedam
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680 CONTRATTO E IMPRESA<br />
l’interesse della dottrina e della giurisprudenza si concentrino sulla posizione<br />
di quest’ultima. Nondimeno, occorre evitare la seduzione delle soluzioni<br />
facili e trancianti, e dunque occorre evitare di enfatizzare i benefici<br />
della legislazione imperativa che, spinta oltre un certo limite, porterebbe<br />
a negare la libertà contrattuale in capo alla parte forte del rapporto e<br />
dunque a capovolgere la situazione che aspira a rimediare, senza benefici<br />
né per il singolo contratto né per il mercato ( 15 ).<br />
Credo dunque che i termini in cui si pone il problema della deroga al<br />
diritto dispositivo nel tradizionale contesto della contrattazione simmetrica<br />
da un lato e in quello, nuovo, della contrattazione diseguale dall’altro<br />
sia: attenta considerazione e rispetto della deroga al diritto dispositivo nel<br />
primo caso (così da valorizzare l’intesa delle parti e da ridurre i costi transattivi);<br />
controllo di tale deroga al fine del riequilibrio giudiziale del rapporto<br />
nel secondo caso (così da ricostruire artificialmente una situazione<br />
di equilibrio inesistente nella realtà del rapporto sociale e non rintracciabile<br />
nel contratto).<br />
A questo secondo aspetto sono dedicate le pagine che seguono.<br />
3. – « Il bisogno di assicurare l’uniformità del contenuto di tutti i rapporti<br />
di natura identica, per una più precisa determinazione dell’alea che<br />
vi è connessa, la difficoltà che si oppone alle trattative con i clienti [. . .],<br />
l’esigenza di semplificare l’organizzazione e la gestione delle imprese,<br />
inducono l’imprenditore a prestabilire moduli il cui testo non può essere<br />
discusso dal cliente, se il cliente non voglia rinunziare all’affare. Un<br />
tal metodo di conclusione del contratto non deve ritenersi illegittimo<br />
solo perché non dà luogo a trattative e a dibattiti di clausole, ma costringe<br />
ad accettare patti preordinati. La realtà economica odierna si fonda<br />
anche su una rapida conclusione degli affari, che è condizione di un acceleramento<br />
del fenomeno produttivo; a questa esigenza va sacrificato il<br />
bisogno di una libertà di trattativa, che imporrebbe intralci spesso insuperabili<br />
» ( 16).<br />
In tal modo, nell’illustrare la disciplina degli artt. 1341 e 1342, la relazione<br />
al codice civile sintetizza l’esigenza di razionalizzazione della distribuzione<br />
di beni e servizi sul mercato da parte dell’<strong>impresa</strong> capitalistica<br />
( 17), conquistando il primato temporale non solo nella presa d’atto di un<br />
( 15 ) Appare sul punto significativa proprio la disciplina dei contratti del consumatore,<br />
armonicamente articolata tra repressione della deroga abusiva al diritto dispositivo (cfr. art.<br />
33 ss. codice del consumo) e imposizione di norme imperative (sopra tutti, v. l’art. 143 codice<br />
del consumo).<br />
( 16 ) Relazione al c.c., n. 612.<br />
( 17 ) Cfr. il fondamentale lavoro di Raiser, Das Recht der Allgemeinen Geshäftsbedingun-