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Contratto e impresa - Cedam

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DIBATTITI 605<br />

colarmente acceso, sia per la delicatezza della questione sia per l’assenza<br />

di una normativa (italiana) ad hoc. Si devono ricordare, in estrema sintesi,<br />

le argomentazioni addotte a sostegno delle opposte soluzioni.<br />

Chi nega la validità dei living will fa, principalmente, leva sull’indisponibilità<br />

del diritto alla vita, presupposto di ogni situazione giuridica soggettiva<br />

( 80). Il soggetto non potrebbe, con un unico ed estremo atto giuridico,<br />

abdicare definitivamente ad ogni diritto, ed alla stessa qualità di persona.<br />

Chi auspica la vincolatività di simili documenti fa, invece, riferimento<br />

al diritto all’identità, quale diritto al credo filosofico, religioso ed<br />

esistenziale del soggetto ( 81 ), nonché alla dignità della persona ( 82 ). Una<br />

terza via è tracciata da chi riconosce al living will ruolo non vincolante ma<br />

orientativo ( 83 ). Sembra che, al di là del riferimento all’autodeterminazione,<br />

la questione sarà risolta in base a quelle che risulteranno essere le concezioni,<br />

socialmente prevalenti, legate al valore dell’esistenza umana in sé<br />

considerata ( 84 ). La nuova sensibilità giuridica pare, comunque, nel senso<br />

dell’apertura verso il riconoscimento della validità, che non necessariamente<br />

significa vincolatività, di simili dichiarazioni di volontà, come confermato<br />

dalla Convenzione di Oviedo (art. 9) ( 85 ) e, ancora una volta, dai<br />

disegni di legge, anche italiani ( 86 ), oltre che dal già avvenuto riconoscimento<br />

della rilevanza giuridica di simili dichiarazioni in ordinamenti di<br />

« cultura giuridica affine » ( 87). Esula invece dal presente discorso il pro-<br />

( 80 ) Ulteriore obiezione è quella formulata in base al filosofico slavery argument, su cui<br />

cfr. Santosuosso, cit., p. 487.<br />

( 81 ) Salito, loc. ult. cit.<br />

( 82 ) Ponzanelli, Eutanasia passiva, sì, se c’è accanimento terapeutico, in Foro it., 2000, I,<br />

c. 2024. L’a. si riferisce al fenomeno dello stato vegetativo persistente (s.v.p.), a prescindere<br />

dalla sussistenza o meno di dichiarazioni preventive del soggetto.<br />

( 83 ) Patti, L’autonomia decisionale della persona alla fine della vita, in Testamento biologico,<br />

cit., p. 4; Balestra, Efficacia del testamento biologico e ruolo del medico, ivi, p. 104.<br />

( 84 ) Al di là di simili considerazioni soggettive, particolarmente problematico è il valore<br />

da attribuire al fattore tempo. Il soggetto potrebbe aver reso le proprie dichiarazioni in<br />

un momento ben anteriore a quello in cui dovranno essere attuate, sicché il consenso potrebbe<br />

non rispondere all’ultima ed attuale volontà del paziente. Il Natural death act della<br />

California espressamente sancisce la perdita di efficacia della direttiva anticipata entro il termine<br />

perentorio di cinque anni, in caso di mancata riconferma da parte dell’autore.<br />

( 85 ) « Saranno prese in considerazione le volontà precedentemente espresse in relazione<br />

all’interveto medico dal paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di<br />

esprimerle ».<br />

( 86 ) V. il già citato disegno di l. n. 2279 del 2003, artt. 2 e 3; d.l. n. 2943 del 4 maggio 2004<br />

e il successivo parere del CNB, 18 dicembre 2003, Dichiarazioni anticipate di trattamento, in<br />

www.palazzochigi.it/bioetica.<br />

( 87 ) Si v. i già effettuati riferimenti all’esperienza anglosassone.

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