Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 737<br />
assetti proprietari e di governo » ( 90), una funzione che non consentirebbe<br />
di ritenere intrinsecamente leciti tutti i patti parasociali, dovendosi ritenere<br />
invalidi almeno quelli che impegnano i soci a votare in contrasto con<br />
l’interesse sociale ( 91).<br />
Sulla scia delle recenti innovazioni normative il dibattito vive oggi<br />
una fase di grande pulsione, in cui, nonostante persista, minoritaria, una<br />
posizione tendente ad affermare la validità intrinseca del patto e della<br />
correlata delibera assembleare, sembra non porsi in dubbio l’opportunità,<br />
qualunque sia l’opzione prescelta, di operare di volta in volta uno scrutinio<br />
di valore destinato a verificare la meritevolezza in concreto dell’operazione<br />
economica. Un controllo che, fra i parametri di valore, assume, in<br />
aggiunta a quelli comuni (artt. 1322 e 1343 c.c.), specialmente il rapporto<br />
tra patto parasociale e interesse sociale, inteso come limite negativo del<br />
primo ( 92 ).<br />
La validità « contenutistica » dei patti in questione tende in tal senso a<br />
distinguersi da quella « formale » (es. art. 122, comma 3°, T.U.F.) – così<br />
detta in quanto consegue al mero inadempimento di obblighi formali e/o<br />
procedimentali che prescindono dal contenuto dell’accordo – ed acquista<br />
una rilevanza che sembra, per quanto detto, fare difetto all’altra ( 93 ).<br />
Viene qui in esame uno scrutinio contenutistico della funzione economica<br />
( 94) che deve svolgersi infine con riferimento ai patti oggetto delle<br />
delibere Consob citate, per verificare se essi siano passibili di invalidità<br />
conseguente alla violazione del principio cardine della disciplina degli in-<br />
( 90 ) Galgano, Il nuovo diritto societario, cit., p. 87 ss., che trae tale conclusione dall’art.<br />
2341 bis, c.c.<br />
( 91 ) Galgano, Il nuovo diritto societario, cit., p. 92.<br />
( 92 ) Cfr., in tema, Oppo, Sub art. 122, in Alpa e Capriglione, Commentario al testo Unico<br />
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cit., p. 1142; sulle recenti evoluzioni<br />
del dibattito, Donativi, Sub art. 2341 bis c.c., in Niccolini e Stagno D’Alcontres, Società<br />
di capitali, cit., p. 168 ss.<br />
( 93 ) Weigmann Sub art. 109 T.U.F., in Testo unico della finanza, cit., p. 934, distingue la<br />
nullità di cui all’art. 122, comma 5°, da « altre ragioni di nullità (che) possono derivare,<br />
com’è consueto dal contenuto illecito dell’accordo o da altre regole civilistiche »; ma v.<br />
Galgano, Il nuovo diritto societario, cit., p. 91, che attribuisce rilevanza contenutistica all’inadempimento<br />
formale, reputando nullo il patto tenuto segreto, per contrasto coi principi<br />
di correttezza e buona fede che devono imperativamente informare i rapporti tra i soci.<br />
( 94 ) Cui sembra richiamarsi Donativi, Sub art. 2341 bis c.c., cit., p. 173, quando rileva<br />
che « la finalità di stabilizzazione possa anche essere interpretata quale finalità, oggettiva o<br />
soggettiva, sottesa al patto, ma a condizione di intenderla quale presupposto la cui ricorrenza<br />
nel caso concreto debba essere verificata avendo riguardo ad una valutazione oggettiva<br />
– alla luce del contenuto del patto, dell’entità delle partecipazioni sindacate e di ogni ulteriore<br />
circostanza rilevante – di idoneità alla produzione di un effetto stabilizzante ».