20.05.2013 Views

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

878 CONTRATTO E IMPRESA<br />

personale e, secondo la tesi preferibile, irrevocabile (v. infra). Non si tratta<br />

di una mera dichiarazione di voler perdonare, ma di una dichiarazione<br />

formale di voler ammettere alla successione, e quindi di voler eliminare<br />

l’effetto, prodotto dall’indegnità (per la tesi dell’incapacità a succedere) o<br />

potenzialmente derivabile dall’aver commesso uno dei fatti contemplati<br />

dall’art. 463 c.c. (per la tesi dell’esclusione dalla successione).<br />

Dall’essere la riabilitazione una dichiarazione di volontà, deriva la rilevanza<br />

dei vizi della volontà (errore, violenza, dolo). Si esclude, tuttavia ( 67),<br />

che in questo ambito la conseguenza di tali vizi sia l’annullabilità come<br />

accade per i contratti: si vuole così evitare l’applicazione dell’istituto della<br />

convalida, che consentirebbe di rendere efficace l’atto ad opera di soggetti<br />

diversi dal de cuius (i suoi eredi) e al di fuori dalla volontà di quest’ultimo,<br />

in contrasto con l’articolo in esame, che prescrive la sua volontà<br />

espressa. (Per la stessa ragione sarebbe nulla e non annullabile la riabilitazione<br />

compiuta da un minore o da un interdetto, anche se compiuta in<br />

suo nome dal rappresentante legale). Da qui, la soluzione di ritenere che<br />

la riabilitazione viziata costituisca atto illegittimo e quindi sanzionato con<br />

la nullità, che può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse senza<br />

limiti di tempo. Parimenti, si ritiene inapplicabile alla riabilitazione<br />

l’art. 590 c.c. sulla conferma ed esecuzione volontaria del testamento.<br />

Il contenuto dell’atto di riabilitazione consiste nella volontà di « abilitare<br />

» l’indegno « ammettendolo alla successione » dalla quale, altrimenti,<br />

resterebbe escluso: occorre che il disponente sia a conoscenza sia del fatto<br />

illecito commesso sia delle conseguenze che l’illecito comporterebbe<br />

sulla sua successione. Non è perciò sufficiente perdonare l’indegno se<br />

non si esprime, altresì, la volontà di riammetterlo alla successione. Ciò<br />

nonostante, la norma non arriva a chiedere che nella dichiarazione sia indicato<br />

il fatto illecito: è sufficiente che vi compaia chiaramente la volontà<br />

di riabilitare, con qualsiasi formula essa sia espressa.<br />

La dottrina prevalente sostiene l’irrevocabilità della riabilitazione, fondandosi<br />

questa su un fatto irretrattabile come il perdono ( 68). Si richiama,<br />

in proposito, sotto questo (e non altro) aspetto, l’analogia con il riconoscimento<br />

di figlio naturale contenuto nel testamento, che sebbene destinato<br />

ad avere effetto dopo la morte, è per legge (art. 256 c.c.) irrevocabile.<br />

All’irrevocabilità farebbe eccezione, però, il caso in cui manchi il pentimento<br />

o il ravvedimento del colpevole, da considerarsi un presupposto<br />

( 67 ) L. Ferri, Successioni in generale, cit., pp. 208 e 212.<br />

( 68 ) Grosso-Burdese, op. cit., p. 131, n. 24; Cicu, Successioni per causa di morte, cit., p.<br />

106 s.: « ammettere la libera revocabilità significherebbe ammettere un libero potere di<br />

escludere dalla successione ».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!