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Contratto e impresa - Cedam

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690 CONTRATTO E IMPRESA<br />

Questo modo di vedere, strumentale alla attuazione di una precisa opzione<br />

politica sulla funzionalizzazione del contratto a interessi socialmente<br />

rilevanti, e condotta anche nella prospettiva della costituzionalizzazione<br />

del diritto privato ( 48), impone di scindere nettamente i momenti della<br />

interpretazione del contratto (tesa a valorizzare in tutta la possibile portata<br />

l’autoregolamento contrattuale) e della integrazione del contratto (tesa<br />

a valorizzare, diversamente, l’incidenza sul contratto delle altre fonti determinative)<br />

( 49). Sicché, l’integrazione resta autonoma dalla interpretazione,<br />

che non presuppone: per aversi integrazione non occorre che il regolamento<br />

sia carente, e meno ancora importa che sia divenuto carente a<br />

seguito della comminatoria di nullità di sue clausole o parti; l’integrazione<br />

opera dunque a prescindere dalla lacuna ( 50 ).<br />

Bisogna tuttavia riconoscere che nei tempi in corso cade in questione<br />

non lo spazio operativo da riconoscersi in astratto alla libertà contrattuale<br />

(questo arginabile già in astratto da divieti legali) ma l’esercizio in concreto<br />

della stessa (da sindacare nella specifica evenienza). In altre parole, oggi<br />

si discute della legittimità del fatto storico della deroga (in astratto permessa)<br />

al diritto derogabile. Infatti, e più in generale, non è (più) in discussione<br />

l’intervento coattivo del pubblico potere nella relazione economica<br />

ma il controllo esterno delle sue dinamiche, al fine di assicurare l’efficienza<br />

del mercato (a tal fine preservato dall’azione invasiva del pubblico<br />

potere che esercita l’<strong>impresa</strong>). In un simile contesto si comprende agevolmente<br />

come la visione ora sintetizzata – pur mossa all’epoca da esigenze<br />

comprensibili e condivisibili di effettiva realizzazione della tutela<br />

della parte debole nel contratto – con l’avvento del diritto di matrice comunitaria<br />

appaia segnata da un insuperabile anacronismo ( 51 ).<br />

contratto, cit.; ma v., inoltre, Gazzoni, Equità e autonomia privata, Milano, 1970; Galgano,<br />

Teorie e ideologie del negozio giuridico, in Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema<br />

del negozio giuridico, a cura di Salvi, Milano, 1978, p. 75 s.<br />

( 48 ) Sull’opera di Rodotà P. Barcellona, Gli istituti fondamentali del diritto privato, Napoli,<br />

1970, p. 257 s. segnalò « l’idea politica che essa, a livello operativo, tenta di esprimere »,<br />

specificando: « in questo senso deve sottolinearsi il convincimento che un adeguamento<br />

delle strutture giuridiche ai reali problemi della società, il passaggio, cioè, dallo Stato di diritto<br />

allo Stato sociale, possa realizzarsi attraverso la funzionalizzazione delle tradizionali<br />

strutture giuridiche verso la realizzazione di interessi generali ».<br />

( 49 ) Cfr. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, cit., pp. 31 ss. e 91 ss.<br />

( 50 ) Cfr. ancora Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, cit., p. 105 ss.<br />

( 51 ) Del resto, e come documentato in dottrina (cfr. C. Scognamiglio, L’integrazione,<br />

cit., p. 1023), la tesi esposta non ha mai avuto apprezzabile riconoscimento in giurisprudenza,<br />

da sempre incline, in questa come in altre materie, a evitare interpretazioni strumentalizzatrici<br />

del dato positivo e ideologicizzanti. Infatti, con riguardo al dibattito sul giudizio di<br />

meritevolezza del contratto – tema ancora più caldo, negli anni Settanta del secolo scorso,

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