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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 749<br />

Il problema non si porrebbe solo ritenendo questo aspetto della disciplina<br />

del trasferimento di quote non applicabile al trasferimento della partecipazione<br />

azionaria ( 14 ).<br />

Esclusa la possibilità di applicare in via analogica l’art. 2470, comma<br />

2°, c.c., si è proposto di ricorrere, invece, all’art. 2022 c.c., che richiede l’atto<br />

autentico (o la certificazione dell’identità e della capacità di disporre da<br />

parte di un agente di cambio) per il trasferimento dei titoli nominativi ( 15 ).<br />

Questa soluzione presta, però, il fianco alla critica già formulata riguardo<br />

alla tesi secondo la quale la disciplina applicabile alla fattispecie in<br />

esame dovrebbe rinvenirsi nello stesso art. 2355, comma 3°, c.c. Si è, infatti,<br />

rilevato come non sia proponibile un’equiparazione tra azioni nominative<br />

e partecipazioni azionarie non rappresentate da titoli. Come risulta<br />

dalla rubrica del Capo IV (Dei titoli nominativi), in cui è inserito l’art. 2022<br />

c.c., la disciplina del trasferimento contenuta in tale norma è applicabile<br />

solo ai titoli nominativi. Non, quindi, a partecipazioni che non sono state<br />

incorporate in titoli. Inoltre, all’art. 2022 rinvia già l’art. 2355, comma 4°,<br />

c.c., riguardante il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso<br />

dalla girata. Questo rinvio pare rendere poco sostenibile la soluzione<br />

appena prospettata, poiché se il legislatore avesse inteso sottoporre alla<br />

disciplina dell’art. 2022 c.c. anche il trasferimento delle partecipazioni<br />

azionarie in caso di mancata emissione dei titoli, probabilmente lo avrebbe<br />

fatto espressamente (come per il transfert) ( 16 ).<br />

3. – Una ricostruzione alternativa a quelle finora esaminate consiste<br />

nel reputare il trasferimento della partecipazione non rappresentata da<br />

( 14 ) Così Scognamiglio, La circolazione materiale delle azioni (art. 2355), relazione presentata<br />

al Convegno Paradigma Azioni, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, Milano, 12-<br />

13 dicembre 2002 (citata da Dimundo, op. cit., p. 129, nota 6), e, a quanto pare, Dal Soglio,<br />

Sub art. 2355, cit., p. 312.<br />

( 15 ) Dentamaro, Sub art. 2355, cit., p. 364; N. de Luca, Sub art. 2355, cit., p. 333, nota<br />

18, arrivando ad ipotizzare, sulla scorta della giurisprudenza che impone l’iscrizione dei fatti<br />

modificativi di iscrizioni già presenti, una facoltà del cessionario di chiedere al notaio rogante<br />

(o autenticante) il deposito per l’iscrizione dell’atto di acquisto delle azioni, ma sollevando<br />

al contempo il dubbio che in tal modo sia violato il principio di tipicità delle iscrizioni.<br />

Dubbio che, alla luce di quanto già osservato nel testo, pare fondato e tale da escludere<br />

la condivisibilità della soluzione proposta.<br />

( 16 ) Di diverso avviso N. de Luca, op. cit., p. 333, nota 18, che pare fondare la sua opinione<br />

proprio sul richiamo dell’art. 2022 da parte dell’art. 2355, comma 4°, c.c.: « pur mancando<br />

il titolo, d’altronde, il trasferimento delle azioni nominative deve ritenersi assoggettato,<br />

in quanto compatibile, alle regole di cui all’art. 2022, ora espressamente richiamato<br />

dall’art. 2355, comma 4°». Oscuro risulta, però, il riferimento alle azioni nominative in assenza<br />

del titolo.

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