Contratto e impresa - Cedam
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DIBATTITI 621<br />
5. – Profili di responsabilità: da quella contrattuale a quella extracontrattuale<br />
da informazioni inesatte<br />
La distinzione tra patronage informativo e patronage impegnativo non<br />
è da tutti condivisa: il patronage è per sua natura solo informativo, in<br />
quanto « il patronnant non promette alcunché alla banca; le comunica, invece,<br />
ciò che si ripromette di fare o di non fare »; se non fa ciò che ha comunicato,<br />
potrà essere chiamato a rispondere, ma non per inadempimento<br />
ad una promessa, bensì per il titolo, ex art. 2043, in base al quale è chiamato<br />
a rispondere nel caso di patronage informativo, cioè per aver deluso<br />
la ragionevole aspettativa che la sua comunicazione ha ingenerato nel destinatario<br />
( 26 ).<br />
Si è già detto che la tendenza della giurisprudenza sembra essere quella<br />
di considerare la lettera di patronage, con la quale il patronnant assume<br />
degli impegni, come contratto unilaterale con funzione di garanzia rientrando<br />
nello schema dell’art. 1333 c.c. senza necessità dell’accettazione<br />
espressa dell’oblato ( 27 ). Dunque una funzione di garanzia atipica diversa<br />
dalle garanzie tipiche della fideiussione – da cui si differenzierebbe per la<br />
mancanza dell’espressa volontà di assumere una fideiussione richiesta<br />
dall’art. 1937 c.c. – e del mandato di credito, poiché la banca non si obbliga<br />
contrattualmente verso il patronnant a fare credito alla patrocinata ( 28 ).<br />
Secondo una diversa prospettiva, proprio l’insussistenza di una responsabilità<br />
contrattuale « è, anzi, il tratto saliente del patronage, la cui<br />
funzione è di mutare il titolo della responsabilità: da responsabilità contrattuale,<br />
come sarebbe nel caso di assunzione di obbligazione fideiusso-<br />
meno complesso, in ossequio al principio dell’economia delle dichiarazioni, applicabile, oltre<br />
che nel diritto processuale, anche nel diritto sostanziale, osserva Perlingieri, Dei modi<br />
di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma,<br />
1975, p. 20 ss.<br />
( 26 ) Galgano, op. ult. cit., p. 10, il quale ritiene che sia sempre e soltanto questo « il titolo<br />
della responsabilità della responsabilità del patronnant, per quanto forte sia il contenuto<br />
della lettera ».<br />
( 27 ) Trib. Bologna, 14 settembre 1988, in Giur. it., 1989, I, 2, c. 564; Cass., 25 settembre<br />
2001, n. 11987, cit.; App. Roma, 15 giugno 1998, cit.; Cass., 3 aprile 2001, n. 4888, in Giur. it.,<br />
2001, c. 2254; Trib. Milano, 22 giugno 1995, cit., che considerando la lettera di patronage come<br />
contratto con obbligazione per il solo proponente ex art. 1333, stabilisce che l’obbligazione<br />
assunta dal proponente è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, cosicché « verificatasi<br />
l’insolvenza, la controllante sarà responsabile soltanto se risulti provato un proprio<br />
comportamento negligente ex art. 1176 »; in tal senso v. anche Trib. Torino, 11 aprile 2000,<br />
cit.; Scotti Camuzzi, Le lettere di patrocinio, cit., p. 180.<br />
( 28 ) Di specifiche « forme di garanzia endogruppo » parla Galgano, in La globalizzazione<br />
nello specchio del diritto, Bologna, 2005, p. 163.