Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 701<br />
ve emergere il fenomeno della asimmetria di potere contrattuale del creditore<br />
rispetto al debitore (sarà anche qui importante la predisposizione<br />
unilaterale del contratto ( 89 ) o per lo meno la fissazione unilaterale delle<br />
clausole sul pagamento), e poi l’abuso della libertà contrattuale di quest’ultimo,<br />
di cui marcatore eloquente è la deroga irragionevole al diritto<br />
dispositivo che determina lo squilibrio contrattuale ( 90).<br />
Come già sperimentato nei contratti del consumatore, il controllo sul<br />
contratto quale azione sul mercato è necessariamente duttile ( 91); affidato<br />
non alla rigidità del diritto imperativo, ma alla elasticità del diritto dispositivo:<br />
suggerito e derogabile ( 92 ), ma non assolutamente derogabile. La<br />
deroga che possa considerarsi irrazionale alla stregua della teoria dell’abuso<br />
della libertà contrattuale, e quindi possa anche per questo verso ritenersi<br />
in violazione della clausola generale dell’ordine pubblico, è sanzionata<br />
con la nullità/illiceità: che nel nuovo diritto dei contratti cambia volto,<br />
e da rimedio rigido e ultimativo che era, si rivela fluido e adatto a rispondere<br />
alle esigenze affidate al suo governo ( 93 ). Infatti, ai fini della ra-<br />
( 89 ) Cfr. Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto, p. 299.<br />
( 90 ) Atteso che, come annota Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto, p.<br />
295, l’equità rilevante nella normativa in esame non è quella in senso proprio, attributiva di<br />
un potere conformativo del contratto al giudice, ma quella da riferirsi all’equilibrio economico<br />
delle prestazioni (e da dedursi dalla corretta prassi economica, dal diritto dispositivo,<br />
ecc.).<br />
( 91 ) Cfr. Venuti, Nullità della clausola e tecniche di correzione del contratto, cit., p. 57.<br />
( 92 ) « Un termine di pagamento convenzionale più lungo di quello legale od una clausola<br />
che attenua le sanzioni per il ritardo si pongono come oggettivi intralci alla realizzazione<br />
del progetto comunitario. Ma sono, al tempo stesso, insopprimibili espressioni dell’autonomia<br />
privata. La direttiva, quindi, deve piegarsi all’ossequio formale del primato della libertà<br />
contrattuale, assegnando al termine ‘legale’ di pagamento ed alla disciplina legale della<br />
responsabilità ruolo sussidiario » (Bregoli, La legge sui ritardi di pagamento nei contratti<br />
commerciali: prove (maldestre)di neodirigismo?, in Riv. dir. priv., 2003, p. 731).<br />
( 93 ) Russo, La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in<br />
questa rivista, 2003, p. 445 ss., mosso dall’idea che gli interessi singolari – assicurati da norme<br />
inderogabili ma non imperative, quanto piuttosto cogenti – siano tutelati con la inefficacia<br />
o al più con la nullità semplice, mentre gli interessi generali – assicurati da norme imperative<br />
– siano tutelati con la nullità/illiceità, ritiene che gli interessi tutelati dalla normativa<br />
in esame siano singolari e non generali; e che le norme in questione siano da definirsi<br />
cogenti; che pertanto la sanzione apprestata sia, al di là della lettera della legge, l’inefficacia.<br />
In articolata critica a questa posizione si esprime Venuti, Nullità della clausola e tecniche di<br />
correzione del contratto, cit., p. 62 ss., contestando sia la distinzione tra norma imperativa e<br />
norma cogente, rinvenibile nel diritto razionale, ma non nel diritto positivo, che tratta le<br />
due categorie come fossero una soltanto (e i termini inderogabile, cogente e imperativo come<br />
sinonimi); sia la natura dispositiva delle norme in questione (cfr. art. 4, comma 2°, d.<br />
lgs. n. 231 del 2002); sia il dato positivo della nullità quale conseguenza.