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Contratto e impresa - Cedam

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798 CONTRATTO E IMPRESA<br />

La differente modalità di emissione dei titoli, secondo le caratteristiche<br />

proprie dei titoli di credito o mediante semplice rilascio di titoli di legittimazione,<br />

potrebbe far giungere a conclusioni differenti in ordine alla<br />

apponibilità di limiti convenzionali al loro trasferimento ed alla relativa<br />

efficacia nei confronti dei terzi.<br />

In ordine a tale possibilità non sembra di dover qui scomodare la parallela<br />

disciplina dei titoli azionari che consente ora espressamente di limitarne<br />

la trasferibilità sia in senso assoluto nei riguardi di qualsivoglia<br />

terzo acquirente, sia in modo relativo con riferimento a soggetti non graditi<br />

o ponendo limiti di prelazione o di altro tipo. In proposito, il nuovo<br />

art. 2355 bis c.c. ammette che lo statuto possa sottoporre a particolari condizioni<br />

il trasferimento delle azioni, potendo addirittura vietarne il trasferimento<br />

per un periodo non superiore a cinque anni.<br />

Nel caso di emissione dei titoli di debito la liceità di apporre dei limiti<br />

sembra derivare direttamente da quanto stabilito all’art. 2483 c.c. laddove<br />

prevede che l’atto costitutivo possa determinare « gli eventuali limiti, le<br />

modalità e le maggioranze necessarie per la decisione ». La dottrina ritiene<br />

che detti limiti possano essere sia di ordine quantitativo che qualitativo<br />

« potendosi in questo secondo caso precludere l’emissione di titoli con<br />

determinata forma o con determinato contenuto » ( 30 ), nonché, aggiungiamo<br />

noi, con determinate modalità di circolazione.<br />

La clausola di limitazione alla circolazione dei titoli potrà dunque essere<br />

contenuta nell’atto costitutivo della società al pari della previsione in<br />

ordine all’emissione dei titoli di debito ( 31).<br />

Essa dovrà, invece, necessariamente essere prevista nella delibera di<br />

emissione dei titoli, alla quale dovrà essere data la pubblicità di cui all’ultimo<br />

comma dell’articolo in commento.<br />

Passando all’efficacia delle clausole rispetto ai terzi, non si può qui<br />

che ribadire che esse saranno opponibili conformemente alle regole ge-<br />

del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio d. 19 luglio 2005, n. 1058, secondo<br />

cui in ogni caso i titoli di debito dovrebbero essere incorporati in documenti incorporanti<br />

l’obbligo del rimborso di determinate somme di taglio non inferiore a 50.000 euro<br />

ciascuno, con ivi contenuto il nominativo del garante e l’ammontare della garanzia.<br />

( 30 ) Cfr. Stella Richter jr., op. cit., p. 7.<br />

( 31 )L’eventuale introduzione della clausola in questione, se pur può essere rapportata<br />

all’ipotesi di cui all’art. 2469 c.c., se ne discosta. Sotto il profilo, in particolare, dell’eventuale<br />

spettanza ai soci del d. di recesso, nel caso di introduzione di una clausola di limitazione<br />

alla circolazione dei titoli di debito, sembra qui doversi propendere per l’insussistenza. Non<br />

si tratta, infatti, né di un’ipotesi di intrasferibilità dei titoli né di un’ipotesi di gradimento<br />

mero, bensì dell’imposizioni di limiti oggettivi alla circolazione.

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