Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 693<br />
bandonare ogni riferimento terminologico che possa indurre opacità nel<br />
discorso: così da non riferirsi, nemmeno per comodità espositiva, alla<br />
« integrazione » del regolamento contrattuale e da indagare, pertinentemente,<br />
il fenomeno della « sostituzione automatica di clausole », quale<br />
oggetto effettivo del problema ( 62 ), per come disciplinato nel codice civile<br />
e nella legislazione nuova.<br />
6. – Accennavo che il tema della interpolazione del contratto parzialmente<br />
nullo con le disposizioni di legge è affrontato nel codice civile con<br />
riguardo al diritto imperativo (cfr. artt. 1339 e 1419, comma 2°). Al di fuori<br />
dell’area della integrazione, quel tema è stato ripreso, ma senza successo,<br />
con riguardo al diritto dispositivo derogato nelle condizioni generali di<br />
contratto nulle perché vessatorie e non specificamente approvate per<br />
iscritto (art. 1341, comma 2°, c.c.). Il problema assume forme affatto nuove<br />
nella legislazione recente, che in tema di contratti d’<strong>impresa</strong> offre anche<br />
soluzioni singolari e innovative (come dimostra la disciplina dei ritardi<br />
di pagamento, analizzata nel paragrafo successivo). Credo che possa essere<br />
convenientemente affrontato ripercorrendo, prima di tutto, la vicenda<br />
interpretativa e applicativa suscitata dagli artt. 1339, 1419, comma 2°, e<br />
( 62 ) Va del resto considerato che l’interventismo giudiziario sul contratto del consumatore<br />
si incentra nel rilievo della nullità e nelle attività conseguenti. In punto di integrazione<br />
propriamente intesa, infatti, non avrebbe molto senso porsi il problema, che concernerebbe<br />
il contratto all’origine inopinatamente incompleto: in teoria, perché in tal caso il diritto<br />
dispositivo svolgerebbe la sua consueta funzione suppletiva secondo la regola dell’art. 1374<br />
c.c.; in pratica, perché l’eventualità sarebbe sostanzialmente di scuola, giacché la tecnica del<br />
formulario presuppone e si giustifica, nei fatti, per la confezione di regolamenti analitici che<br />
hanno lo scopo di disciplinare compiutamente il rischio contrattuale facendo attenzione a<br />
non lasciare il minimo spazio alle intrusioni indesiderate del diritto dispositivo. Direi quasi:<br />
scopo storicamente dimostrato della standardizzazione è di escludere l’applicazione del<br />
diritto dispositivo. La dimostrazione è data dalla copiosissima giurisprudenza che si è occupata<br />
della questione in tutti gli ordinamenti evoluti; dal progressivo formarsi delle regole in<br />
reazione negli ordinamenti più avanzati; dalla elaborazione in sede comunitaria di quelle<br />
regole (per quanto concerne la materia dei contratti del consumatore).<br />
Sempre allo scopo di tracciare accuratamente i confini dell’indagine, non sembra inopportuno<br />
ricordare che nella prassi contemporanea della contrattazione tra imprese si è evidenziato<br />
il fenomeno, affatto diverso, del contratto deliberatamente incompleto, ossia lasciato<br />
lacunoso dalle parti in uno o più punti a seguito di una precisa scelta strategica, volta a<br />
consentire la modulazione progressiva di accordi che disciplinano operazioni complesse e<br />
destinate a durare nel tempo. Su tale fenomeno, estraneo al settore dei contratti del consumatore,<br />
cfr., in una prospettiva generale, Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti<br />
a lungo termine, Napoli, 1996, spec. p. 9 ss. e 132 ss. e poi Bellantuono, I contratti incompleti<br />
nel diritto e nell’economia, Padova, 2000; Fici, Il contratto “incompleto”, Torino, 2005.