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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 693<br />

bandonare ogni riferimento terminologico che possa indurre opacità nel<br />

discorso: così da non riferirsi, nemmeno per comodità espositiva, alla<br />

« integrazione » del regolamento contrattuale e da indagare, pertinentemente,<br />

il fenomeno della « sostituzione automatica di clausole », quale<br />

oggetto effettivo del problema ( 62 ), per come disciplinato nel codice civile<br />

e nella legislazione nuova.<br />

6. – Accennavo che il tema della interpolazione del contratto parzialmente<br />

nullo con le disposizioni di legge è affrontato nel codice civile con<br />

riguardo al diritto imperativo (cfr. artt. 1339 e 1419, comma 2°). Al di fuori<br />

dell’area della integrazione, quel tema è stato ripreso, ma senza successo,<br />

con riguardo al diritto dispositivo derogato nelle condizioni generali di<br />

contratto nulle perché vessatorie e non specificamente approvate per<br />

iscritto (art. 1341, comma 2°, c.c.). Il problema assume forme affatto nuove<br />

nella legislazione recente, che in tema di contratti d’<strong>impresa</strong> offre anche<br />

soluzioni singolari e innovative (come dimostra la disciplina dei ritardi<br />

di pagamento, analizzata nel paragrafo successivo). Credo che possa essere<br />

convenientemente affrontato ripercorrendo, prima di tutto, la vicenda<br />

interpretativa e applicativa suscitata dagli artt. 1339, 1419, comma 2°, e<br />

( 62 ) Va del resto considerato che l’interventismo giudiziario sul contratto del consumatore<br />

si incentra nel rilievo della nullità e nelle attività conseguenti. In punto di integrazione<br />

propriamente intesa, infatti, non avrebbe molto senso porsi il problema, che concernerebbe<br />

il contratto all’origine inopinatamente incompleto: in teoria, perché in tal caso il diritto<br />

dispositivo svolgerebbe la sua consueta funzione suppletiva secondo la regola dell’art. 1374<br />

c.c.; in pratica, perché l’eventualità sarebbe sostanzialmente di scuola, giacché la tecnica del<br />

formulario presuppone e si giustifica, nei fatti, per la confezione di regolamenti analitici che<br />

hanno lo scopo di disciplinare compiutamente il rischio contrattuale facendo attenzione a<br />

non lasciare il minimo spazio alle intrusioni indesiderate del diritto dispositivo. Direi quasi:<br />

scopo storicamente dimostrato della standardizzazione è di escludere l’applicazione del<br />

diritto dispositivo. La dimostrazione è data dalla copiosissima giurisprudenza che si è occupata<br />

della questione in tutti gli ordinamenti evoluti; dal progressivo formarsi delle regole in<br />

reazione negli ordinamenti più avanzati; dalla elaborazione in sede comunitaria di quelle<br />

regole (per quanto concerne la materia dei contratti del consumatore).<br />

Sempre allo scopo di tracciare accuratamente i confini dell’indagine, non sembra inopportuno<br />

ricordare che nella prassi contemporanea della contrattazione tra imprese si è evidenziato<br />

il fenomeno, affatto diverso, del contratto deliberatamente incompleto, ossia lasciato<br />

lacunoso dalle parti in uno o più punti a seguito di una precisa scelta strategica, volta a<br />

consentire la modulazione progressiva di accordi che disciplinano operazioni complesse e<br />

destinate a durare nel tempo. Su tale fenomeno, estraneo al settore dei contratti del consumatore,<br />

cfr., in una prospettiva generale, Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti<br />

a lungo termine, Napoli, 1996, spec. p. 9 ss. e 132 ss. e poi Bellantuono, I contratti incompleti<br />

nel diritto e nell’economia, Padova, 2000; Fici, Il contratto “incompleto”, Torino, 2005.

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