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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 759<br />

collegate esclusivamente all’ordinamento nel quale sono costituite. Da<br />

ciò discende che nei Paesi che adottano tale principio, le società assumono<br />

la nazionalità in modo permanente, risultando irrilevante qualunque<br />

eventuale vicenda territoriale successiva. In questi sistemi, la legge regolatrice<br />

delle società sarà quindi sempre quella dello Stato di costituzione.<br />

Conseguentemente in questi Paesi, i soggetti giuridici stranieri dovrebbero<br />

essere riconosciuti secondo le norme dello Stato di origine ( 8 ).<br />

Secondo la teoria della sede reale o effettiva le società sono invece collegate<br />

al luogo in cui è situata la loro sede effettiva. Questi ordinamenti si<br />

fondano sull’idea che le società debbano avere un legame reale con lo<br />

Stato del cui sistema giuridico pretendono l’applicazione. Se tale legame<br />

viene meno, perché le società trasferiscono la loro sede effettiva, o non<br />

esiste ab origine (società straniere), alle società non è più permesso « qualificarsi<br />

» secondo il diritto dell’ordinamento di origine ma è necessario un<br />

procedimento di riqualificazione nello Stato in cui collocano la sede effettiva.<br />

I Paesi che adottano questo criterio, non riconoscono quindi gli enti<br />

privi di collegamenti territoriali nello Stato e pertanto negano il riconoscimento<br />

delle società che appartengono a giurisdizioni diverse rispetto a<br />

quella in cui è stabilità la sede reale ( 9 ).<br />

Dagli accenni fatti discende che dall’adozione di uno o dell’altro principio,<br />

deriva il diverso approccio che gli Stati riservano alla fattispecie del<br />

trasferimento all’estero delle società.<br />

Negli ordinamenti che aderiscono alla teoria della incorporazione, il<br />

trasferimento della sede della società non rappresenta un problema dal<br />

punto di vista giuridico. Le società costituite in questi ordinamenti sono<br />

libere di trasferire la sede in un altro ordinamento senza incorrere nello<br />

ti la penetrazione in sempre nuovi territori del diritto e delle imprese inglesi, indipendentemente<br />

dal fatto che il territorio di operatività appartenesse alla corona. La Sitztheorie, nasce<br />

invece in Francia, verso la metà del XIX secolo, con scopi difensivi, ed in particolare per<br />

impedire la fuga delle società francesi verso l’Inghilterra o il Belgio. Mucciarelli, Libertà<br />

di stabilimento comunitaria e concorrenza tra ordinamenti societari, in Giur. comm., 2000, 6, p.<br />

557. Per una panoramica dei sistemi adottati nei vari Stati europei, si v. Petrelli, Formulario<br />

notarile commentato, III, tomi II e III, 2003 e Wymeersch, Il trasferimento della sede della<br />

società nel diritto societario europeo, in Riv. soc., 2003, 4, p. 729 ss.<br />

In generale, in Europa, adotta il criterio del luogo dell’incorporazione l’ordinamento<br />

britannico, irlandese, danese, finlandese, svedese. Ricorre invece a quello della sede effettiva,<br />

l’ordinamento austriaco, francese, belga, lussemburghese, tedesco e greco. Altri ordinamenti,<br />

come quello italiano, portoghese, spagnolo e olandese adottano un criterio misto.<br />

( 8 ) In tale senso tra i tanti v. Benedettelli, “Mercato” comunitario delle regole e riforma<br />

del diritto societario italiano, in Riv. soc., 2003, 4, p. 724.<br />

( 9 ) Benedettelli, cit. alla nota prec.

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