Contratto e impresa - Cedam
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624 CONTRATTO E IMPRESA<br />
sull’attendibilità delle dichiarazioni del patronnant, nel senso che s’ingenera<br />
una ragionevole credenza che, in forza di tali dichiarazioni, le sue ragioni<br />
potranno essere con maggiori probabilità soddisfatte.<br />
Nel caso in cui la patrocinata dovesse essere inadempiente, allora, il<br />
patronnant potrebbe essere chiamato a rispondere, ma non in quanto responsabile<br />
dell’inadempimento, bensì perché con le informazioni inesatte<br />
ha ingenerato nella banca una situazione di aspettativa, avendo questa fatto<br />
affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni del patronnant. Dunque,<br />
potrà sostenersi una sua responsabilità extracontrattuale, che si ritiene<br />
sussidiaria con quella contrattuale della patrocinata ( 35 ). Si prospetta così<br />
un ulteriore tipo di responsabilità, questa volta aquiliana, che concorre a<br />
diversificare lo scenario delle « diverse forme di tutelabilità (contrattuale<br />
ed extracontrattuale) del medesimo interesse » ( 36).<br />
Anche nella diversa ipotesi in cui, invece, il patronnant, avendo assunto<br />
precisi impegni, non compia quanto promesso per volgere la situazione<br />
in favore del destinatario delle sue dichiarazioni, ugualmente può sostenersi<br />
una sua responsabilità extracontrattuale per violazione dell’aspettativa<br />
di prestazione, ma in tal caso nel senso di aver concorso all’inadempimento<br />
del debitore, sul presupposto di una pregiudizievole influenza<br />
esercitata sulla patrocinata ( 37 ).<br />
re » (p. 375); « quando il terzo sia concorso nell’inadempimento del debitore » (p. 376);<br />
«quando sia stata lesa la libertà contrattuale » (p. 380).<br />
( 35 ) Così Galgano, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in questa rivista, 1985, p. 12;<br />
nella sentenza App. Roma, 17 ottobre 1989, in Giust. civ., 1989, I, p. 2652, pronunciatasi anch’essa<br />
sul caso in esame, si legge « costituisce illecito extracontrattuale la dichiarazione<br />
con cui un soggetto induce un altro soggetto a porre in essere o a proseguire un rapporto<br />
contrattuale con un terzo, seguita da un comportamento contrario al contenuto della sua<br />
dichiarazione »; Cass., 17 aprile 1993, n. 4545, in Mass. Foro it., 1993, c. 434 ha cassato la sentenza<br />
della Corte d’appello di Roma, ma l’ha confermata riguardo al principio: la Suprema<br />
Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, la pronuncia di merito avrebbe dovuto accertare<br />
la concreta idoneità del comportamento del terzo a far sorgere l’affidamento. V. anche App.<br />
Bologna, 16 gennaio 1959, in Alpa e Bessone, Atipicità dell’illecito, Milano, 1981, II, 2, p.<br />
276, la quale ritiene che « la libera e non coartata volontà del contraente, determinatasi al<br />
contratto in forza dell’affidamento altrui, costituisce autonoma fonte di propria responsabilità,<br />
concorrente con quella dell’affidante »; Atti, op. ult. cit., pp. 933-934.<br />
( 36 ) Di Maio, Ingiustizia del danno e diritti non nominati, in Giust. civ, 1982, I, p. 1750;<br />
Busnelli, op. ult. cit., p. 539, invece, constata la « crisi della tradizionale distinzione tra responsabilità<br />
contrattuale e responsabilità extracontrattuale, e la conseguente tendenza a vedere<br />
nella seconda il genus di cui la prima è species ».<br />
( 37 ) Per tali considerazioni v. Atti, op. ult. cit., pp. 936-937, la quale cita Cass., 20 ottobre<br />
1983, n. 6160, in Giur. it., 1984, I, 1, c. 439, nel momento in cui afferma che « il terzo che<br />
abbia cooperato col debitore per rendere impossibile l’adempimento risponde ex art. 2043