Contratto e impresa - Cedam
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656 CONTRATTO E IMPRESA<br />
tima norma, e si sostiene che essa riguarda soltanto il consumatore, e non<br />
l’associazione dei consumatori.<br />
Si è in presenza di un tentativo di conciliazione facoltativo, e non obbligatorio:<br />
il tenore dell’art. 140, commi 2°, 3°, 4° e 6° del codice del consumo<br />
è davvero inequivoco sul punto (le associazioni dei consumatori<br />
« possono » attivare la procedura di conciliazione; il professionista « può»<br />
attivare la procedura di conciliazione). Ancora, il tentativo di conciliazione<br />
promosso dalla associazione dei consumatori ha carattere preventivo,<br />
e non può essere attivato dopo l’instaurazione del giudizio: anche a questo<br />
proposito, l’art. 140, comma 2°, del codice del consumo è limpido<br />
(« prima del ricorso al giudice » le associazioni dei consumatori possono<br />
attivare la procedura di conciliazione). Invece, sorprendentemente, il tentativo<br />
di conciliazione promosso dal professionista ha carattere tanto preventivo<br />
quanto successivo: l’art. 140, comma 6°, del codice del consumo<br />
parla dell’attivazione della procedura di conciliazione non soltanto da parte<br />
del professionista cui sia stata chiesta stragiudizialmente la cessazione<br />
del comportamento lesivo, ma anche da parte del professionista che sia<br />
già stato chiamato in giudizio (ed a quest’ultimo proposito la norma in parola<br />
aggiunge, in modo alquanto oscuro, che la favorevole conclusione<br />
del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione<br />
della materia del contendere).<br />
Il procedimento di conciliazione in esame ha ad oggetto le sole controversie<br />
collettive, e non può pertanto essere attivato dal singolo consumatore.<br />
Nell’art. 140, commi 2°, 3°, 4° e 6° del codice del consumo, il legislatore<br />
detta alcune norme, di contenuto assai essenziale, dirette a disciplinare<br />
taluni profili della procedura di conciliazione, rinviando tacitamente, per<br />
il resto, ai regolamenti delle Camere di commercio e degli altri organismi<br />
di composizione extragiudiziale che si conformino, ai sensi dell’art. 141<br />
del codice del consumo, ai principi contenuti nelle raccomandazioni comunitarie<br />
in materia.<br />
In primo luogo, l’art. 140, comma 2°, proposizione prima, del codice<br />
del consumo prevede tra l’altro che la procedura di conciliazione sia attivata<br />
« dinanzi alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura<br />
competente per territorio a norma dell’art. 2, comma 4°, lett. a), l. 29<br />
dicembre 1993, n. 580 ». Nel silenzio del codice del consumo, la individuazione<br />
della Camera di commercio competente per territorio ha luogo<br />
secondo i criteri ordinari previsti dal codice di procedura civile: normalmente,<br />
è competente la Camera di commercio del luogo ove il professionista<br />
ha la sede.<br />
Per quanto riguarda la durata della procedura di conciliazione, dispone<br />
l’art. 140, comma 2°, proposizione seconda, del codice del consumo, ai