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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 655<br />

quale si è svolto il procedimento di conciliazione [comma 3°]. Il tribunale,<br />

in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo<br />

verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato<br />

costituisce titolo esecutivo [comma 4°]».<br />

L’art. 140, comma 6°, del codice del consumo (che non trova un corrispondente<br />

nella l. n. 281 del 1998) aggiunge che: « il soggetto al quale viene<br />

chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5°,<br />

o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1°, può attivare la<br />

procedura di conciliazione di cui al comma 2° senza alcun pregiudizio per<br />

l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche<br />

nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata<br />

ai fini della cessazione della materia del contendere ».<br />

Merita di essere segnalata una significativa innovazione apportata dal<br />

codice del consumo, rispetto al disposto del previgente art. 3, l. n. 281 del<br />

1998: la conciliazione delle controversie collettive può aver luogo non soltanto<br />

innanzi alle Camere di commercio, ma anche innanzi agli altri organismi<br />

di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di<br />

consumo a norma dell’art. 141 del codice del consumo. Con il venir meno<br />

del monopolio delle Camere di commercio, nasce il « mercato » della conciliazione<br />

stragiudiziale delle controversie collettive.<br />

L’art. 140, commi 2°, 3°, 4° e 6° del codice del consumo – che non trova<br />

corrispondente nell’art. 37 del codice del consumo (già art. 1469 sexies<br />

c.c.) – è finalizzato a facilitare l’accesso alla giustizia dei consumatori – o<br />

meglio delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale<br />

– in forme alternative, più celeri e meno costose rispetto al procedimento<br />

giudiziario ordinario, in linea con gli orientamenti della Comunità<br />

europea. Il legislatore persegue altresì l’obiettivo di deflazionare la giustizia<br />

ordinaria, in un settore carico di contenzioso.<br />

Le norme in esame, sancendo l’ammissibilità della conciliazione delle<br />

controversie collettive, hanno altresì una rilevante valenza sistematica, in<br />

quanto consentono il superamento dei dubbi, non di rado avanzati, in<br />

merito alla validità di una transazione tra l’associazione dei consumatori<br />

ed il professionista, in considerazione della pretesa natura indisponibile<br />

degli interessi collettivi di cui la prima è portatrice. Coglie pertanto nel segno<br />

chi evidenzia come le norme in parola provochino un allargamento<br />

dell’autonomia privata in materia di diritto dei consumatori.<br />

Tutto da esplorare è peraltro il rapporto corrente tra l’art. 140, commi<br />

2°, 3°, 4° e 6° del codice del consumo e l’art. 143, comma 1°, dello stesso<br />

codice, secondo cui i diritti attribuiti al consumatore dal codice del consumo<br />

sono irrinunciabili, ed è nulla ogni pattuizione in contrasto con le<br />

disposizioni del codice medesimo. Il problema è agevolmente risolubile<br />

soltanto se si accoglie un’interpretazione meramente letterale di quest’ul-

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