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Contratto e impresa - Cedam

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zioni di carattere non patrimoniale risultano svincolate da quelle dell’atto<br />

che le racchiude (art. 587 c.c.) ( 23 ). L’atto strettamente negoziale dovrà sottostare<br />

alle norme del libro IV c.c., mentre per il resto si applicheranno le<br />

regole valevoli per l’esercizio dei diritti della personalità, sottratti alla disciplina<br />

di diritto comune delle obbligazioni. Poiché, poi, gli accordi relativi<br />

all’onorario e alle modalità dell’adempimento, vengono conclusi nel<br />

contratto di cura, per la sua stipula sarà necessaria la capacità di agire ( 24 ),<br />

mentre il consenso al trattamento potrebbe essere concesso dal soggetto<br />

naturalmente capace ( 25). Il distinguo è reso possibile dalla circostanza che<br />

l’accordo fra medico e paziente non equivale, ancora, ad autorizzazione<br />

ad intervenire. La distinzione risulta, inoltre, funzionale all’esigenza di tutelare<br />

l’interesse del paziente in via autonoma rispetto alle vicende del<br />

contratto ( 26), senza forzare inutilmente la differenziazione codicistica ( 27).<br />

3. – Cenni al problema dei minori<br />

DIBATTITI 593<br />

Ragionare in questi termini significa rendere possibile l’elaborazione<br />

di una risposta soddisfacente all’annosa questione del consenso dei minori<br />

( 28).<br />

Non appare consono alla moderna sensibilità giuridica e sociale privare<br />

un soggetto maturo, ancorché incapace, di ogni possibilità di scelta in<br />

ordine all’atto medico che lo riguarda. Né appare auspicabile che un atto<br />

di natura personalissima sia completamente sottratto alla determinazione<br />

del legittimo titolare. D’altra parte, il codice stesso riconosce, in alcune situazioni,<br />

poteri decisionali a soggetti privi di capacità di agire, come nei<br />

casi di cui agli artt. 84, comma 2°, 250, comma 2° e 371, comma 1°, n. 1. Simili<br />

norme vanno brevemente analizzate.<br />

L’art. 371 prevede che sia « sentito » il decenne per le deliberazioni<br />

( 23 ) Cafaggi, Responsabilità del professionista, in Dig. disc. priv., (sez. civ.), VII, Torino,<br />

1997, p. 173.<br />

( 24 ) Zambrano, Interesse del paziente e responsabilità medica nel diritto civile italiano e<br />

comparato, Camerino, 1993, p. 31; Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della<br />

persona umana, Napoli, 1975, p. 395.<br />

( 25 ) Stanzione, cit., p. 394 ss.<br />

( 26 ) Tommasi, cit., p. 559.<br />

( 27 ) La partizione tra capacità giuridica e capacità di agire appare inutile, al di fuori dei<br />

rapporti patrimoniali, per Busnelli, Capacità e incapacità del minore, in Dir. fam. pers.,<br />

1982, p. 60 ss.<br />

( 28 ) Sulla questione v., da ultimo, La forgia, Il consenso informato del minore “maturo”<br />

agli atti medico-chirurgici: una difficile scelta d’equilibrio tra auto ed etero-determinazione, in<br />

Fam. e dir., 2004, p. 407 ss.

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