Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 781<br />
Per il Tribunale di Monza ( 67) « il trasferimento della sede legale di una<br />
società dall’Italia ad uno Stato estero, se conforme alle leggi italiane e alle<br />
leggi dello Stato di destinazione e se effettivo, vale a dire accompagnato<br />
dal trasferimento dell’oggetto principale dell’attività e del centro decisionale<br />
delle scelte riguardanti l’<strong>impresa</strong> sociale, determina il difetto di<br />
giurisdizione del giudice italiano » e nella specie del tribunale investito<br />
della denunzia ex art. 2409 c.c.<br />
Lo scenario variegato dell’interpretazione giurisprudenziale appare<br />
proprio in queste ultime e più recenti sentenze, dove è evidente il contrasto<br />
tra la posizione del Tribunale di Verona (che propende per una sostanziale<br />
continuità della società) e quello di Monza (che invece fa discendere<br />
da un trasferimento « efficace », il venir meno della giurisdizione italiana).<br />
Mentre per quel che riguarda il trasferimento in Italia della sede di società<br />
estere, segnaliamo ancora le posizioni del Tribunale di Roma ( 68 ), per<br />
il quale « la società costituita all’estero che stabilisca la propria sede nel<br />
territorio dello Stato deve sottoporre l’atto costitutivo e lo statuto al controllo<br />
del tribunale in sede di omologazione », e il Tribunale di Pordenone<br />
( 69 ), che stabilisce che « la delibera di una società anonima, con sede legale<br />
in Lussemburgo e sede amministrativa in Italia, di trasferire la propria<br />
sede legale in Italia, può essere omologata quando lo statuto sia conforme<br />
alla normativa italiana ». In quest’ultimo caso il Tribunale omologava la<br />
deliberazione con la quale una società costituita in Lussemburgo decideva<br />
di trasferire la sede sociale ed amministrativa in Pordenone, passando<br />
dal tipo società anonima a quello (italiano) della società per azioni. Nel<br />
caso in esame, il Tribunale esentava i soci dal versamento dei tre decimi,<br />
in quanto la fattispecie veniva qualificata come un trasferimento con trasformazione,<br />
anziché come una costituzione ex novo di società ( 70 ).<br />
5. – Dal delineato quadro normativo ed interpretativo, con riferimento<br />
al trasferimento all’estero della sede sociale di società italiana, e viceversa<br />
di trasferimento in Italia di società estera, discendono varie possibili situazioni,<br />
a seconda che il trasferimento coinvolga Paesi europei o meno.<br />
Se il trasferimento avviene nell’ambito dell’Europa, a fronte delle considerazioni<br />
fatte circa l’evoluzione normativa ed interpretativa del diritto<br />
europeo, si dovrebbe poter dire che i trasferimenti di società di capitali<br />
europee in Italia, e viceversa di società italiane in Paesi aderenti all’Unione<br />
europea, debbano avvenire in continuità e, salvi gli obblighi di regi-<br />
( 67 ) D. 5 aprile 2002, in Giur. comm., 2003, II, p. 558.<br />
( 68 ) D. 10 luglio 1987, in Foro it., 1987, c. 2592.<br />
( 69 ) D. 28 settembre 1990, in Foro pad., 1991, p. 67.<br />
( 70 ) Ballarino, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, 1999, p. 67.