Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 753<br />
È pacifico, infatti, che la cessione delle azioni non implica una modifica<br />
del contratto sociale ( 25 ). Il principio è confermato, almeno sotto il profilo<br />
formale, dal dato positivo, poiché le forme di circolazione della partecipazione<br />
sociale non presuppongono in alcun caso l’atto pubblico, e ciò<br />
sia con riguardo alla s.p.a. (art. 2355 c.c.), sia alla s.r.l. (art. 2470 c.c.).<br />
D’altro canto, la cessione delle azioni non integra nemmeno un negozio<br />
di secondo grado rispetto al contratto sociale ( 26 ).<br />
Tuttavia, la conclusione cui in base a questo ragionamento sembrerebbe<br />
di poter arrivare, ossia la libertà di forma del contratto in esame, comunicato<br />
agli amministratori per l’annotazione nel libro soci, comporta<br />
una situazione di potenziale incertezza sull’identità del cessionario (o anche<br />
del cedente, immaginando successivi passaggi nella titolarità della<br />
partecipazione).<br />
Dall’art. 2435, comma 2° (aggiunto alla norma dalla l. n. 310 del 1993),<br />
pare doversi desumere un interesse pubblico alla conoscenza della compagine<br />
azionaria delle società aventi azioni non quotate in mercati regolamentati,<br />
che spiega l’obbligo periodico di iscrizione nel registro delle imprese<br />
dell’elenco dei soci. Ammettendo una cessione della partecipazione<br />
azionaria effettuata in forma libera e successivamente comunicata agli<br />
amministratori, non si potrebbe garantire la veridicità dei dati resi noti, ed<br />
in particolare l’identità del soggetto che ha acquistato le azioni, che è di<br />
evidente rilievo anche per la stessa società.<br />
Proprio la necessità di garantire alla società la certezza dell’identità del<br />
cessionario ha portato a ritenere necessario, nel caso in esame, l’intervento<br />
notarile ( 27).<br />
L’atto di cessione della partecipazione azionaria non rappresentata da<br />
titoli dovrebbe, quindi, rivestire la forma della scrittura privata autenticata<br />
(o quella dell’atto pubblico, ma a scelta delle parti, e non perché questa<br />
è la forma del contratto sociale, non modificato dal trasferimento della<br />
partecipazione).<br />
( 25 ) V. per tutti Galgano, Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova,<br />
1960, p. 210.<br />
( 26 ) E ciò sia che si intenda il negozio di secondo grado come atto che modifica quello<br />
di primo grado (così Carbone, La cessione del contratto, cit., p. 303, e Carresi, La cessione<br />
del contratto, cit., p. 77), sia che si aderisca ad una diversa considerazione del fenomeno,<br />
considerando il negozio di secondo grado come quello che « ha per oggetto la riproduzione,<br />
la conferma, la rinnovazione, la revoca, l’interpretazione autentica di un negozio antecedente<br />
» (voce Negozio in Falzone – Alibrandi, Dizionario enciclopedico del Notariato,<br />
Roma, 1973, p. 125), ipotesi alle quali non pare riconducibile il trasferimento della partecipazione.<br />
( 27 ) Di Fabio, op. cit., p. 832.