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Contratto e impresa - Cedam

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870 CONTRATTO E IMPRESA<br />

l’azione sia di mero accertamento, tende a schierarsi a favore della soluzione<br />

estensiva ( 43 ), mentre la seconda soluzione è più coerente con la<br />

concezione dell’indegnità come clausola di esclusione, ed è infatti accolta<br />

in giurisprudenza ( 44).<br />

In aderenza alla tesi dominante, quindi, i beni ereditari ed i frutti percepiti<br />

dopo l’apertura della successione andranno restituiti a coloro che li<br />

avrebbero conseguiti in assenza dell’indegno, sempre che sia stata esercitata<br />

la relativa domanda giudiziale. Non è chiaro, peraltro, se quest’ultima<br />

valga come accettazione tacita dell’eredità, o se invece i chiamati in subordine<br />

debbano, per conseguire il rilascio dei beni ereditari da parte dell’indegno,<br />

accettare l’eredità (ed eventualmente proporre l’azione di petizione<br />

ereditaria). Secondo un orientamento, infatti, la proposizione dell’azione<br />

di indegnità, non potrebbe valere come accettazione tacita perché<br />

avviene in un momento nel quale la delazione del chiamato in subordine<br />

non è ancora attuale ( 45 ); sicché solo la sentenza, con efficacia costitutiva,<br />

invalida ex tunc la delazione dell’indegno e rende attuale la delazione in<br />

favore dei chiamati in subordine, i quali, ottenuta l’esclusione dalla successione<br />

dell’indegno, sono liberi di accettare o rinunciare all’eredità.<br />

In presenza di una pluralità di chiamati alla successione, deve ritenersi<br />

che la sentenza operi solamente in favore di chi ha agito in giudizio.<br />

Pertanto, se alcuni dei chiamati non domandano espressamente l’esclusione<br />

dell’indegno e l’attribuzione della quota, per quella parte essa resterà<br />

all’indegno. Si noti, però, che la Suprema Corte si è schierata per la<br />

sussistenza del litisconsorzio necessario, ritenendo che la sentenza debba<br />

essere pronunciata nei confronti di tutti gli interessati alla successione ( 46).<br />

Si è tuttavia aggiunto ( 47 ) che, in considerazione del fondamento privatistico<br />

della sanzione, l’azione deve essere considerata divisibile, nel senso<br />

che giova soltanto a chi la intenta e nei limiti della quota spettante: l’inde-<br />

( 43 ) Così, infatti, Galgano, Diritto civile e commerciale, cit., p. 149.<br />

( 44 ) Cass., 21 giugno 1993, n. 6859, in Mass. Giust. civ., 1993, p. 1055: « legittimati a chiedere<br />

la pronuncia di indegnità possono essere soltanto coloro che potenzialmente sono idonei<br />

a subentrare al posto dell’indegno nella delazione ereditaria e quindi i successibili per<br />

diritto di rappresentazione e coloro che hanno titolo di subentrare in caso di rinuncia di<br />

detti successibili all’eredità ». Contra, però, Trib. Cagliari, 22 agosto 1994, cit., secondo cui<br />

« l’indegnità a succedere può essere fatta valere da chiunque vi abbia un interesse, anche<br />

non patrimoniale »; Cass., 17 luglio 1974, n. 2145, cit., ha affermato che l’esistenza di successibili,<br />

per diritto di rappresentazione, all’indegno, non è circostanza idonea ad escludere<br />

l’interesse ad agire per la dichiarazione di indegnità a succedere.<br />

( 45 ) Cfr. Monosi, op. cit., p. 149.<br />

( 46 ) Cass., 27 giugno 1973, n. 1860, in Mass. Giust. civ., 1973, p. 990; Cass., 12 luglio 1986,<br />

n. 4533, in Foro it., 1987, I, c. 1212.<br />

( 47 ) Cass., 23 novembre 1962, n. 3171, in Foro it., 1962, I, c. 2056.

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