Contratto e impresa - Cedam
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858 CONTRATTO E IMPRESA<br />
Ai fatti previsti dai nn. 1-3 e 4-6 dell’art. 463 c.c., va ora aggiunto un<br />
fatto che rifiuta la catalogazione all’interno sia dell’una sia dell’altra categoria<br />
tradizionale: quello della decadenza dalla potestà genitoriale di cui<br />
al n. 3 bis della stessa norma.<br />
L’introduzione di questa nuova causa di indegnità è l’unica novità di<br />
incidenza sostanziale ( 9), ed offre l’occasione per ripercorrere brevemente<br />
il dibattito relativo alla natura giuridica dell’istituto (parr. 2 e 3), dalla quale<br />
discendono sia il modus operandi della nuova previsione (par. 4), sia i<br />
confini dell’applicazione, ad essa, delle regole contenute agli artt. 464-466<br />
c.c. (par. 5).<br />
Viceversa, le due modifiche di cui alle lett. a) e b), hanno un valore<br />
puramente formale:<br />
a) l’ipotesi di cui al n. 2, riferita a fatti ai quali la legge dichiara applicabili<br />
le disposizioni sull’omicidio, era stata dettata, in sostanza, con riferimento<br />
al duello, essendo molto dibattuto sotto il vigore del vecchio codice<br />
se in proposito potesse parlarsi di omicidio. L’art. 108 del Progetto del<br />
Libro delle successioni e donazioni prevedeva espressamente, al n. 1, l’uccisione<br />
volontaria « ancorché in duello »; la previsione più generica, alla fine<br />
prevalsa, fu preferita perché comprensiva anche dell’istigazione al suicidio.<br />
Poiché, però, l’art. 397 c.p. (che prevedeva le ipotesi nelle quali, in<br />
caso di uccisione in duello, erano applicabili le pene stabilite per l’omicidio)<br />
non specificava che l’uccisione in duello dovesse essere volontaria, si<br />
rischiava di sanzionare con l’indegnità chi uccideva in duello anche non<br />
volontariamente, con la conseguenza di considerare causa di indegnità<br />
anche l’omicidio colposo o preterintenzionale; soluzione, questa, ritenuta<br />
inaccettabile ( 10 ).<br />
L’art. 18, comma 1°, l. 25 giugno 1999 n. 205 ha abrogato il citato art.<br />
397 c.p. (insieme con le altre norme inerenti al duello: artt. 394-401 c.p.).<br />
La previsione di cui al n. 2 (così come quella dell’omicidio, di cui al n.<br />
1), in ossequio all’indipendenza del giudizio civile, non richiede l’intervento<br />
di una sentenza penale: si può essere indegni anche se non si è sta-<br />
estremi per l’applicazione della norma se, prima del compimento del fatto, siano cessati gli<br />
effetti civili del matrimonio, come nel caso di divorzio. (Non è chiaro se il comportamento<br />
in danno del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti dell’ereditando debba essere stato<br />
tenuto, perché si applichi la norma, necessariamente quando quest’ultimo era ancora in vita,<br />
come ritengono L. Ferri, op. cit., p. 195, e L. Coviello jr., op. cit., p. 217 ss., oppure rilevi<br />
anche se attuato dopo l’apertura della successione, come sostenuto da Grosso-Burdese,<br />
Le successioni. Pt. gen., in Tratt. Vassalli, Torino, 1977, p. 134 ss.).<br />
( 9 ) Zaccaria, Modificato l’art. 463 c.c.: introdotta un nuova causa d’indegnità, in Studium<br />
Iuris, 2005, p. 1150.<br />
( 10 ) L. Ferri, op. cit., p. 195; contra L. Coviello jr., op. cit., p. 222.