Contratto e impresa - Cedam
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INNOVAZIONE LEGISLATIVA 873<br />
che « l’esclusione dalla successione opera automaticamente come conseguenza<br />
della pronunzia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale ».<br />
Ma il legislatore stesso, « ben conscio dell’annoso dibattito sulla natura<br />
dell’indegnità, ha abbandonato l’idea » ( 56). E d’altronde, si è acutamente<br />
notato nel condividere la scelta definitiva, « se con riguardo a una sola<br />
specifica causa d’indegnità fosse stato previsto l’automatismo dell’esclusione<br />
dalla successione, sarebbe stato gioco forza intendere il funzionamento<br />
di tutte le altre cause come senz’altro governato dalla regola secondo<br />
cui l’indegno potest capere sed non retinere, e si sarebbe in tal modo<br />
realizzato un sistema nel quale la decadenza della potestà sul figlio si sarebbe<br />
posta come causa d’incapacità a succedere, mentre, ad esempio,<br />
l’assassinio o il tentato omicidio del figlio avrebbero rappresentato eventi<br />
che (solo) avrebbero potuto comportare la perdita di un acquisto comunque<br />
già verificatosi » ( 57 ).<br />
In conformità alla tesi dominante, pertanto, anche per questa causa di<br />
indegnità, non differentemente dalle altre, occorre una sentenza costitutiva<br />
del giudice che escluda il genitore dalla successione del figlio; non è<br />
sufficiente, dunque, che sia stata pronunziata la decadenza del genitore<br />
dalla potestà.<br />
La pronuncia giudiziale della decadenza è, peraltro, presupposto (non<br />
sufficiente, ma) necessario affinché si possa agire in indegnità: occorre, in<br />
particolare, che il tribunale dei minorenni ( 58 ), con provvedimento definitivo,<br />
abbia accolto il ricorso dei legittimati ex art. 336 c.c., dovendo escludersi,<br />
per converso, « che sia sufficiente che il genitore abbia tenuto una<br />
condotta che, astrattamente, avrebbe potuto condurre, se portata a conoscenza<br />
dell’autorità giudiziaria, alla pronunzia della decadenza dalla potestà<br />
» ( 59 ).<br />
Ed infatti, la lettera della norma lascia intendere che il genitore deve<br />
essere già decaduto dalla potestà (« chi, essendo decaduto dalla potestà<br />
genitoriale »). Sotto il profilo pratico, poi, potendo la sentenza d’indegnità<br />
essere chiesta (anche dal figlio maggiorenne, e quindi) anche dopo parecchi<br />
anni dal compimento del fatto astrattamente causativo della decadenza,<br />
occorre avere certezza sull’effettivo accadimento di quel fatto che, dell’indegnità,<br />
costituisce presupposto; e questa certezza può aversi solo gra-<br />
( 56 ) Briganti, Il commento, in Not., 2005, p. 680.<br />
( 57 ) Zaccaria, op. cit., p. 1151.<br />
( 58 ) La competenza a pronunciare la decadenza spetta al tribunale dei minorenni del<br />
luogo ove il minore ha la residenza di fatto, coincidente con il luogo di abituale dimora alla<br />
data della domanda (Cass., 15 febbraio 1999, n. 1238, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 341).<br />
( 59 ) Così, testualmente, Bonilini, ult. op. cit., p. 296; e, nello stesso senso, M. Finocchiaro,<br />
op. cit., p. 17.