Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 741<br />
parametri al cui ricorrere si ritiene che il frazionamento dell’acquisto diretto<br />
deve ritenersi « abusivo » ( 103 ).<br />
La tecnica di controllo tipica dei mercati di massa ( 104 ) trova qui applicazione<br />
dunque nel senso che, come si è visto, anche nelle fattispecie tipizzate<br />
nel T.U.F. la qualificazione del frazionamento « abusivo » è demandata a criteri<br />
predefiniti, che ne definiscono il contenuto in modo « obiettivo » ( 105).<br />
Diverso e più complesso il discorso sui criteri dello scrutinio di valore.<br />
Ove, ma non è il caso che ci occupa, manchino specifiche norme che sanzionano<br />
il comportamento illecito, il controllo sul(frazionamento nel)l’attività<br />
economica non potrà che riferirsi ai canoni fondamentali che la governano,<br />
per accertare se con esso si rechi danno all’interesse per la cui tutela,<br />
in applicazione del principio di solidarietà, si pongono dei limiti di<br />
utilità sociale alla libertà d’iniziativa economica.<br />
Troppo poco, si dirà. E infatti diventa decisivo il principio di infrazionabilità<br />
funzionale che presiede ( 106 ), non solo al frazionamento dell’oggetto,<br />
ma anche al frazionamento del rapporto giuridico, come si è avuto modo<br />
di rilevare in altra sede nell’ambito di uno studio volto a delineare i<br />
profili sistematici del fenomeno ( 107 ).<br />
In linea con quanto già rilevato in materia di frazionamento dell’oggetto<br />
del rapporto (es. artt. 720, 846, 1114, 1316, 1464, 1467, 1506, 2000 c.c.;<br />
art. 39, comma 4°, T.U.B.; art. 3, l. n. 1078 del 1940) – ove per comodità<br />
espositiva si è definito di « comoda divisibilità » – ovvero in materia negoziale<br />
(es. artt. 2120 e 2160 c.c.; art. 144, comma 4°, T.U.B.; art. 3, comma<br />
( 103 ) Azzaro, I contratti non negoziati, cit., p. 283 ss.<br />
( 104 ) L’eteroregolamentazione del contenuto normativo dei contratti di massa, così come<br />
il neo-formalismo contrattuale, si giustificano con l’assoluta mancanza di potere determinativo<br />
e la situazione di asimmetria informativa che caratterizzano il « cliente » dell’<strong>impresa</strong><br />
operante in canali distributivi di massa: in tal senso, scrive Eichenhofer, L’utilizzazione<br />
del diritto privato per scopi di politica sociale, in Riv. dir. civ., 1996, II p. 209, « la correzione<br />
degli assiomi fondamentali del diritto privato è richiesta nella disciplina dei citati rapporti<br />
giuridici perchè per gli stessi non sono adempiuti i presupposti in presenza dei quali<br />
l’uguaglianza formale, la libertà contrattuale e i diritti soggettivi privati adempiono il loro<br />
compito di creare giustizia ».<br />
( 105 ) Azzaro, I contratti non negoziati, cit., pp. 285 e 324 ss.<br />
( 106 ) Azzaro, Frazionamento contrattuale e autonomia privata, cit., p. 16 ss., ove una ricerca<br />
volta a rintracciare, mediante l’analisi delle diverse forme di frazionamento (dei beni,<br />
della prestazione, dell’obbligazione, del negozio ecc.) regolate dall’ordinamento, un principio<br />
generale – denominato di infrazionabilità funzionale – che caratterizza anche la varietà<br />
d’ipotesi di frazionamento nei rapporti economici che, in ragione della natura del comportamento<br />
oggetto di controllo, sono riconducibili entro l’uno o l’altro dei paradigmi concettuali<br />
indicati (art. 1322 c.c.; art. 41 Cost.).<br />
( 107 ) Azzaro, Frazionamento contrattuale e autonomia privata, cit., pp. 73 ss., 107 e 128 ss.