20.05.2013 Views

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAGGI 741<br />

parametri al cui ricorrere si ritiene che il frazionamento dell’acquisto diretto<br />

deve ritenersi « abusivo » ( 103 ).<br />

La tecnica di controllo tipica dei mercati di massa ( 104 ) trova qui applicazione<br />

dunque nel senso che, come si è visto, anche nelle fattispecie tipizzate<br />

nel T.U.F. la qualificazione del frazionamento « abusivo » è demandata a criteri<br />

predefiniti, che ne definiscono il contenuto in modo « obiettivo » ( 105).<br />

Diverso e più complesso il discorso sui criteri dello scrutinio di valore.<br />

Ove, ma non è il caso che ci occupa, manchino specifiche norme che sanzionano<br />

il comportamento illecito, il controllo sul(frazionamento nel)l’attività<br />

economica non potrà che riferirsi ai canoni fondamentali che la governano,<br />

per accertare se con esso si rechi danno all’interesse per la cui tutela,<br />

in applicazione del principio di solidarietà, si pongono dei limiti di<br />

utilità sociale alla libertà d’iniziativa economica.<br />

Troppo poco, si dirà. E infatti diventa decisivo il principio di infrazionabilità<br />

funzionale che presiede ( 106 ), non solo al frazionamento dell’oggetto,<br />

ma anche al frazionamento del rapporto giuridico, come si è avuto modo<br />

di rilevare in altra sede nell’ambito di uno studio volto a delineare i<br />

profili sistematici del fenomeno ( 107 ).<br />

In linea con quanto già rilevato in materia di frazionamento dell’oggetto<br />

del rapporto (es. artt. 720, 846, 1114, 1316, 1464, 1467, 1506, 2000 c.c.;<br />

art. 39, comma 4°, T.U.B.; art. 3, l. n. 1078 del 1940) – ove per comodità<br />

espositiva si è definito di « comoda divisibilità » – ovvero in materia negoziale<br />

(es. artt. 2120 e 2160 c.c.; art. 144, comma 4°, T.U.B.; art. 3, comma<br />

( 103 ) Azzaro, I contratti non negoziati, cit., p. 283 ss.<br />

( 104 ) L’eteroregolamentazione del contenuto normativo dei contratti di massa, così come<br />

il neo-formalismo contrattuale, si giustificano con l’assoluta mancanza di potere determinativo<br />

e la situazione di asimmetria informativa che caratterizzano il « cliente » dell’<strong>impresa</strong><br />

operante in canali distributivi di massa: in tal senso, scrive Eichenhofer, L’utilizzazione<br />

del diritto privato per scopi di politica sociale, in Riv. dir. civ., 1996, II p. 209, « la correzione<br />

degli assiomi fondamentali del diritto privato è richiesta nella disciplina dei citati rapporti<br />

giuridici perchè per gli stessi non sono adempiuti i presupposti in presenza dei quali<br />

l’uguaglianza formale, la libertà contrattuale e i diritti soggettivi privati adempiono il loro<br />

compito di creare giustizia ».<br />

( 105 ) Azzaro, I contratti non negoziati, cit., pp. 285 e 324 ss.<br />

( 106 ) Azzaro, Frazionamento contrattuale e autonomia privata, cit., p. 16 ss., ove una ricerca<br />

volta a rintracciare, mediante l’analisi delle diverse forme di frazionamento (dei beni,<br />

della prestazione, dell’obbligazione, del negozio ecc.) regolate dall’ordinamento, un principio<br />

generale – denominato di infrazionabilità funzionale – che caratterizza anche la varietà<br />

d’ipotesi di frazionamento nei rapporti economici che, in ragione della natura del comportamento<br />

oggetto di controllo, sono riconducibili entro l’uno o l’altro dei paradigmi concettuali<br />

indicati (art. 1322 c.c.; art. 41 Cost.).<br />

( 107 ) Azzaro, Frazionamento contrattuale e autonomia privata, cit., pp. 73 ss., 107 e 128 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!