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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 653<br />

mento inibitorio da parte di questi, in attuazione del disposto dell’art. 2,<br />

par. 1, lett. c), dir. Ce 98/27.<br />

L’art. 140, comma 7°, del codice del consumo attribuisce al giudice il<br />

potere di disporre il pagamento di una somma di denaro per ogni inadempimento<br />

ovvero giorno di ritardo, in caso di inadempimento degli obblighi<br />

stabiliti dal provvedimento inibitorio. Il giudice dispone il pagamento<br />

« anche » su domanda dell’associazione dei consumatori che ha<br />

agito in giudizio. Pertanto, il giudice provvede su domanda dell’associazione<br />

che ha agito in giudizio od anche di ufficio. Del resto, non appare<br />

incongruo sottrarre al principio della domanda, e consentire che il giudice<br />

disponga di ufficio, misure coercitive indirette – quale quella in esame –<br />

correlate a situazioni soggettive esponenziali di interessi collettivi, ove il<br />

beneficiario della somma dedotta a mo’ di penale (giudiziale) sia non la<br />

parte, ma lo Stato.<br />

La misura coercitiva indiretta in parola non ha, palesemente, finalità<br />

risarcitorie e/o riparatorie, ma piuttosto finalità « punitive ».<br />

La somma da corrispondere è ricompresa tra un minimo di 516 euro<br />

ed un massimo di 1.032 euro per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo,<br />

rapportati alla gravità del fatto: il giudice, onde apprezzare la gravità<br />

del fatto, deve tener conto non soltanto dei profili soggettivi della condotta,<br />

ma anche e soprattutto delle conseguenze che l’inadempimento degli<br />

obblighi stabiliti dal provvedimento inibitorio può comportare.<br />

L’art. 140, comma 7°, del codice del consumo rinvia al provvedimento<br />

di cui al comma 1° – l’inibitoria finale – e non al provvedimento di cui al<br />

comma 8° – l’inibitoria cautelare –: rimane aperto il problema se anche il<br />

provvedimento di inibitoria cautelare possa essere accompagnato dall’ordine<br />

di pagare una somma di denaro per ciascun inadempimento o giorno<br />

di ritardo. La risposta affermativa appare preferibile, onde evitare che la<br />

norma si risolva in una bolla di sapone. Al riguardo, si può richiamare da<br />

un lato la genericità dell’espressione usata dal legislatore – « provvedimento<br />

» inibitorio, e non « sentenza » inibitoria –, e dall’altro la necessità<br />

di interpretare la norma in conformità alla dir. Ce 98/27, che non distingue<br />

in proposito tra inibitoria finale ed inibitoria cautelare.<br />

L’art. 37, comma 3°, del codice del consumo (già art. 1469 sexies, comma<br />

3°, c.c.) detta una previsione, ignota alla dir. Ce 93/13, del seguente tenore:<br />

« il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno<br />

o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale ». L’art. 140, comma<br />

1°, lett. c), del codice del consumo [già art. 3, comma 1°, lett. c), l. n.<br />

281 del 1998], dal canto suo, reca [sulle orme dell’art. 2, par. 1, lett. b), dir.<br />

Ce 98/27] una disciplina analoga, ma non identica: le associazioni dei<br />

consumatori sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo<br />

al tribunale « di ordinare la pubblicazione del provvedimento

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