Contratto e impresa - Cedam
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596 CONTRATTO E IMPRESA<br />
confondano i piani: l’unica obbligazione il cui inadempimento può comportare<br />
una danno in termini di salute è, infatti, quella avente ad oggetto<br />
una prestazione sanitaria corretta, che può essere esattamente eseguita<br />
anche in presenza di un inadempimento informativo ( 37). Logico corollario<br />
è la non necessaria dipendenza della lesione del diritto alla salute dalla<br />
lesione del diritto all’autodeterminazione che parrebbe, pertanto, diritto<br />
autonomo ( 38 ). Altre volte si ritiene che la facoltà autodeterminativa sia<br />
inclusa nell’ampio termine « salute » di cui all’art. 32 Cost. ( 39). Nel variegato<br />
panorama delle opinioni sul consenso informato vi è pure chi ritiene<br />
che, se l’intervento non comportasse, come sempre comporta, rischi e<br />
possibili effetti collaterali, il consenso non sarebbe affatto necessario ( 40 ).<br />
La più recente giurisprudenza è propensa ad identificare, comunque, un<br />
autonomo diritto all’autodeterminazione, la cui violazione implicherebbe,<br />
inevitabilmente, un danno non patrimoniale ai sensi del « nuovo » art.<br />
2059 c.c. ( 41 ). Al di là delle opinioni, sempre più consistenti e in gran parte<br />
condivisibili ( 42 ), di quanti ritengono di poter ravvisare l’esistenza di<br />
forme di danni non patrimoniali contrattuali, tra i quali annoverare, appunto<br />
il danno in questione, è noto che nel cono di tutela del danno non<br />
patrimoniale rientrano oggi tutti i diritti costituzionalmente garantiti ( 43 ),<br />
tra i quali la Corte costituzionale ha, da tempo, incluso il diritto all’auto-<br />
za della mortalità, nell’intervento praticato, ad una misura inferiore all’1%. Tale dato statistico<br />
non valse ad esonerare il medico dal dovere di informazione, poiché l’intervento risultava<br />
comunque rischioso.<br />
( 37 ) Castronovo, Profili della responsabilità medica, cit., p. 129 ss.<br />
( 38 ) In questo senso Criscuoli, Ragionevolezza e consenso informato del paziente, in Riv.<br />
dir. civ., 1985, I, p. 485.<br />
( 39 ) Trib. Pordenone, 18 marzo 1992, in Giur. merito, 1994, p. 145, con nota di Mirandola.<br />
( 40 ) Donati, Consenso informato e responsabilità da prestazione medica, in Rass. dir. civ.,<br />
2000, I, p. 7.<br />
( 41 ) Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; Cass., 31 maggio 2003, n. 8828; Corte cost., 11 luglio<br />
2003, n. 233, tutte in Corriere giur., n. 8, 2003, p. 1017 ss., con nota di Franzoni, Il danno non<br />
patrimoniale, il danno morale, una svolta per il danno alla persona.<br />
( 42 ) Costanza, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, in Riv. crit. dir.<br />
priv., 1987, p. 127 s.; Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1994, p. 171; Bilotta,<br />
Inadempimento contrattuale e danno esistenziale, in Giur. it., 2001, c. 1159; C. Scognamiglio,<br />
Il danno non patrimoniale contrattuale, in Il contratto e le tutele: prospettive di diritto<br />
europeo, a cura di Mazzamuto, Torino, 2002, p. 467 ss.; Rabatti, Il danno non patrimoniale<br />
da inadempimento contrattuale, in Resp. civ. e prev., 2004, n. 2, p. 340 ss.; v. anche l’analisi di<br />
Franzoni, Il danno alla persona, Milano, 2004, in Tratt. della responsabilità civile, diretto da<br />
Franzoni, p. 526 ss.<br />
( 43 ) Così, con certezza, da Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; Cass., 31 maggio 2003, n.<br />
8828, Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, cit.