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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 681<br />

nuovo modo di atteggiarsi delle dinamiche dell’<strong>impresa</strong> e specialmente<br />

del contratto, ma anche nella reazione all’esercizio abusivo della libertà<br />

contrattuale che, sotto la copertura legittimante della razionalizzazione<br />

degli scambi, può essere perpetrato dal predisponente ai danni dell’aderente<br />

( 18 ): « la pratica dei contratti per adesione ha dato luogo ad abusi nei<br />

casi in cui gli schemi prestabiliti contengono clausole che mettono i clienti<br />

alla mercé dell’imprenditore. La giurisprudenza ha reagito come ha potuto<br />

contro detti abusi [. . .]. Gli artt. 1341 e 1342 vogliono ovviare ad ogni<br />

abuso » ( 19).<br />

Le clausole c.d. vessatorie, da approvarsi a pena di inefficacia per<br />

iscritto ed elencate nell’art. 1341, comma 2°, c.c. ( 20 ) costituiscono tutte<br />

quante deroghe al diritto dispositivo; come tali sono espressione dell’esercizio<br />

della libertà contrattuale dell’<strong>impresa</strong>. Nondimeno, nella loro<br />

esasperata unilateralità conformano sensibilmente il regolamento contrattuale<br />

a vantaggio del predisponente e a svantaggio dell’aderente, secondo<br />

una logica estranea alla esigenza della razionalizzazione dei rapporti e invece<br />

funzionale alla massimizzazione delle utilità dell’<strong>impresa</strong>: con abuso<br />

della libertà contrattuale da parte del predisponente e mortificazione di<br />

quella stessa libertà in capo all’aderente. Esse rientrano appieno nella definizione<br />

di clausola abusiva contenuta nell’art. 33, comma 1°, codice del<br />

consumo (sono abusive le clausole che, malgrado la buona fede, determinano<br />

a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli<br />

obblighi derivanti dal contratto) e corrispondono ad alcune delle tipologie<br />

elencate nel comma successivo dell’articolo (cfr. per es. le clausole elencate<br />

nelle lett. a), b), c), g), h), q), r), t) e u)). Anche una rapida lettura delle<br />

tipologie restanti è sufficiente a persuadere che si tratta sempre di dero-<br />

gen, cit., pp. 20, 41, 60, 92 e poi Wolf, Vorschläge für eine gesetzliche Regelung der Allgemeinen<br />

Geshäftsbedingungen, in JZ, 1974, p. 41. Nella dottrina italiana, cfr. per tutti le pagine di<br />

Roppo, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali di <strong>impresa</strong>,<br />

Milano, 1975, p. 29 ss. Di recente, cfr. Trebilcock, The Limits of Freedom of Contract,<br />

Cambridge (Mass.) – London, 1993, p. 119; Ballesteros Garrido, Las condiciones generales<br />

de los contratos y el principio de autonomía de la voluntad, Barcelona, 1999, p. 30 ss.; da<br />

ultimi, nella nostra dottrina, v. Azzaro, I contratti non negoziati, Napoli, 2000, p. 150 ss.;<br />

Calvo, I contratti del consumatore, cit., p. 9 ss.<br />

( 18 ) Cfr. ancora Raiser, Das Recht der Allgemeinen Geshäftsbedingungen, cit., p. 290 ss.<br />

( 19 ) Relazione al c.c., n. 612.<br />

( 20 ) Integranti, come è noto, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso dal contratto<br />

o di sospensione dei suoi effetti a vantaggio del predisponente; limitazioni alla facoltà di<br />

opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga<br />

o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità<br />

giudiziaria a carico dell’aderente.

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