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Contratto e impresa - Cedam

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778 CONTRATTO E IMPRESA<br />

È evidente che non potrà aversi continuità della società nel caso in<br />

cui, ad esempio, la società italiana deliberi il trasferimento della sede legale<br />

in uno Stato che esclude la legittimità di una tale operazione, prescrivendo<br />

in ogni caso la costituzione di un nuovo soggetto in conformità alle<br />

proprie leggi dettate per le società straniere. In tale caso la delibera di<br />

trasferimento dovrà ritenersi inefficace per l’ordinamento italiano ( 57).<br />

Qualora invece le discipline normative degli Stati coinvolti siano compatibili,<br />

il trasferimento della sede si realizzerà mediante la modifica, nel<br />

rispetto delle prescrizioni imposte dal codice civile, dello statuto da parte<br />

della società italiana ( 58 ).<br />

Diverso è il discorso, in ambito europeo, dove come già evidenziato, il<br />

principio della libertà di stabilimento, così come evolutosi nella giurisprudenza<br />

comunitaria, dovrebbe permettere il trasferimento della sede sociale,<br />

con sue peculiarità.<br />

In particolare, dal punto di vista del diritto italiano, le società comunitarie<br />

costituite in un altro Stato membro, anche se trasferiscono in Italia la<br />

sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività saranno<br />

sempre regolate dalla legge del Paese di costituzione, in deroga all’art. 25,<br />

comma 1° seconda parte, che quindi, come evidenziato da attenta dottrina<br />

( 59 ) si deve ritenere implicitamente abrogato, così come le disposizioni<br />

contenute nell’art. 25, comma 3°, poiché in ambito europeo il trasferimento<br />

della sede non può ritenersi condizionato.<br />

Per quanto riguarda la posizione della giurisprudenza italiana in mate-<br />

mente alle leggi degli Stati interessati, questi concordino sugli effetti da attribuire alla vicenda<br />

societaria ...».<br />

( 57 ) Dal Soglio, Il trasferimento della sede all’estero e procedimento ex art. 2409 c.c., in<br />

Giur. comm., 2003, II, p. 560, con rinvio a Benedettelli, Art. 25, in l. 31 maggio 1995, n. 218.<br />

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in Nuove leggi civ., a cura di S.<br />

Biriatti, 1996, p. 1108 ss.<br />

( 58 ) Cavallaro, op. cit., p. 956.<br />

( 59 ) Si esprimono per l’implicita abrogazione della seconda parte del comma 1° dell’art.<br />

25, l. n. 218 del 1995, Munari, Riforma del diritto societario italiano, diritto internazionale privato<br />

e diritto comunitario: prime riflessioni, in Riv. dir. inter. proc. civ., 2003, p. 39, con rinvio<br />

a Benedettelli, Libertà comunitarie di circolazione e diritto internazionale privato delle società,<br />

in Riv. dir. inter. proc. civ., 2001, p. 619; Portale, Riforma delle società di capitali e limiti<br />

di effettività del diritto nazionale, in Corriere giur., 2003, p. 148; Ambrosini, Modernizzazione<br />

del diritto societario e società europea, in Dir. comm. internazionale, 2003, p. 700 con richiamo<br />

a Carbone, La riforma societaria tra conflitti di legge e principi di diritto comunitario,<br />

in Dir. comm. internazionale, p. 89 s. ed in particolare p. 94 nonché Petrelli, Lo stabilimento<br />

delle società comunitarie in Italia, 2004, p. 361 che rileva coerentemente anche l’implicita<br />

abrogazione del comma 3° dell’art. 25.

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