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Contratto e impresa - Cedam

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692 CONTRATTO E IMPRESA<br />

to di un contratto che risulta carente e che dunque all’esito dell’interpretazione<br />

si rivela incompleto per funzionare. Tale completamento, attesa la<br />

finalità che lo legittima, deve conseguentemente determinarsi in linea con<br />

l’assetto di interessi divisato nel contratto ( 58): l’integrazione consente una<br />

valorizzazione dinamica della piena espressione della libertà contrattuale.<br />

Viceversa, nell’altro caso si ha una conformazione del contratto rispetto a<br />

interessi eteronomi e superiori, che non è consentito alle parti di disattendere<br />

e che le parti hanno invece disatteso: l’inserzione e la sostituzione<br />

coattiva di clausole determinano una limitazione preliminare della piena<br />

espressione della libertà contrattuale ( 59 ).<br />

Per questa ragione, trattandosi nella questione oggetto di queste pagine<br />

non di integrazione di un regolamento contrattuale carente, ma della<br />

sostituzione in un regolamento divenuto carente di clausole abusive con il<br />

diritto dispositivo derogato, la norma autorizzatrice non può essere rinvenuta<br />

nell’art. 1374 c.c. ( 60 ). Ne dà prova anche il compiuto svolgimento<br />

della tesi contestata: infatti, accogliendola, ai fini del problema esaminato<br />

in queste pagine dovrebbe attribuirsi il peso appropriato all’argomento<br />

che vede la regola dell’art. 1339 c.c. come inserita nell’ampio schema dell’integrazione,<br />

predisposto nell’art. 1374 c.c. Se la sostituzione è specie del<br />

genere integrazione, il dato che essa sia esplicitata solo con riguardo alla<br />

disattenzione di disposizioni imperative, e dunque nell’area concettuale<br />

delle limitazioni alla libertà contrattuale, porta a escludere che possa ritenersi<br />

implicitamente considerata, nel codice civile, con riguardo alla deroga<br />

alle regole dispositive, e dunque nell’area concettuale (che nel codice è<br />

contrapposta alla precedente) della piena espressione della libertà contrattuale<br />

( 61 ).<br />

Una condivisibile impostazione del problema impone, allora, di ab-<br />

non contiene, rispetto a usi ed equità il principio della sostituzione previsto nell’art. 1339<br />

c.c. con riguardo alle norme imperative; aggiunge C. Scognamiglio, L’integrazione, cit., p.<br />

1030: « sarebbe sufficiente questa semplice considerazione a dimostrare l’inattendibilità dei<br />

tentativi di leggere il fenomeno della integrazione del contratto, così come essa è disciplinata<br />

nell’art. 1374, nella prospettiva dell’intervento cogente della stessa norma di legge ».<br />

( 58 ) Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1983, p. 230;<br />

G.B. Ferri, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1990, p. 231 s.<br />

( 59 ) Cfr. ancora C. Scognamiglio, L’integrazione, cit., p. 1032.<br />

( 60 ) Cfr. le osservazioni di Cian, Il nuovo capo XIV bis (titolo II, libro IV) del codice civile,<br />

cit., p. 417 e di Sirena, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti bancari di<br />

credito al consumo, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, I, p. 379, nota 82.<br />

( 61 ) Né, sembra opportuno aggiungere, questa radicale diversità di fondamento potrebbe<br />

consentire la strada dell’interpretazione analogica dell’art. 1339 c.c. con riguardo alle regole<br />

dispositive derogate.

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