20.05.2013 Views

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SOCIETÀ<br />

ANDREA MARIA AZZARO<br />

Frazionamento dell’acquisto diretto<br />

e O.P.A. obbligatoria<br />

Sommario: 1. La vicenda. – 2. Il frazionamento dell’operazione economica nella disciplina<br />

dell’O.P.A. – 3. Segue: altre fattispecie di frazionamento abusivo dell’attività economica.<br />

– 4. Segue: fattispecie di frazionamento abusivo, « soggettivo » e « oggettivo ». – 5.<br />

Operazione economica e interessi protetti nella disciplina dell’O.P.A. – 6. Segue: sospensione<br />

del diritto di voto e nullità del patto parasociale. – 7. Sulla validità « intrinseca<br />

» del patto e della correlata delibera assembleare. – 8. Il principio generale di infrazionabilità<br />

funzionale dell’operazione economica.<br />

1. – Le recenti O.P.A. bancarie hanno messo in luce un fenomeno –<br />

l’abuso di frazionamento dell’attività economica – presente ormai da tempo<br />

nella disciplina degli intermediari finanziari.<br />

Per comodità, l’analisi prenderà spunto dalla scalata bancaria che ha<br />

visto BPI e ABN-Amro contendersi il controllo di BPAV, scelta come terreno<br />

di un’indagine volta a verificare, sotto lo specifico punto d’osservazione<br />

prescelto, la tenuta di un sistema regolamentare in cui le fattispecie<br />

di frazionamento abusivo acquistano un ruolo crescente in funzione antielusiva<br />

della disciplina di tutela del mercato.<br />

I fatti. Con delibere n. 15029 del 10 maggio 2005 e n. 15115 del 22 luglio<br />

2005, la Consob accertava « l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale<br />

avente per oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie della BAPV<br />

e l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla Banca stessa,<br />

per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 122 d.<br />

lgs. n. 58 del 1998 tra (. . .) », ( 1 ) specificando in entrambi i casi la data dell’avvenuta<br />

formalizzazione del patto. La cui mancata comunicazione ex<br />

( 1 ) Cfr. quanto alla prima delibera, del 10 maggio 2005, ed avente ad oggetto l’accertamento<br />

« dell’avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente per oggetto l’acquisto<br />

concertato di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta e l’esercizio anche<br />

congiunto di un’influenza dominante sulla banca stessa, per il quale non sono stati adempiuti<br />

gli obblighi di cui all’art. 122, d. lgs. n. 58 del 1998 tra: (. . .) », www.consob.it/main/documenti/bollettino2005/d15029;<br />

e per la successiva delibera del 22 luglio 2005, avente il me-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!