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Contratto e impresa - Cedam

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674 CONTRATTO E IMPRESA<br />

La repressione delle clausole abusive risponde all’esigenza di un controllo<br />

adeguato dell’esercizio della libertà contrattuale nel contesto – da<br />

preservare e implementare anche attraverso tale controllo – del mercato<br />

concorrenziale ( 2). Eccettuati casi estremi e didascalici di vessazione della<br />

parte debole (elencati nell’art. 36, comma 2°, codice del consumo), la lotta<br />

alle clausole abusive non è condotta attraverso la drastica inibizione<br />

della libertà contrattuale, e dunque attraverso il diritto imperativo che stabilisce<br />

obblighi o divieti ( 3); del tutto diversamente, questa lotta è condotta<br />

attraverso il controllo della deroga al diritto dispositivo ( 4). Oggetto del<br />

( 2 ) La protezione della parte debole del contratto costituisce un momento fondamentale<br />

della protezione del mercato concorrenziale. Sulla scorta dell’insegnamento di Ascarelli,<br />

Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell’unificazione, in Id., Saggi di diritto<br />

commerciale, Milano, 1995, p. 18, il dato è stato recepito dal legislatore (cfr., per es.,<br />

l’art. 3, lett. b), l. n. 287 del 1990, secondo cui costituisce abuso di posizione dominante l’ostacolo<br />

alla produzione o all’accesso al mercato o allo sviluppo tecnico o al progresso tecnologico<br />

a danno dei consumatori) ed è apparso subito chiaro ai primi commentatori delle<br />

nuove regole sui contratti tra professionista e consumatore. Cfr., esemplificativamente, Busnelli,<br />

Una possibile traccia per una analisi sistematica della disciplina delle clausole abusive,<br />

in Nuove leggi civ. comm. 1997, p. 766; Iudica, Clausole abusive e razionalità del mercato,<br />

ivi, p. 777; Bocchini, Tutela del consumatore e mercato, ivi, p. 784. Nella letteratura che è seguita<br />

cfr. per tutti Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano,<br />

2001, p. 754.; Macario, I diritti oltre la legge. Principi e regole nel nuovo diritto dei contratti, in<br />

Scritti in onore di Pietro Rescigno, III, 2, Milano, 1998, p. 489; Sirena, L’integrazione del diritto<br />

dei consumatori nella disciplina del contratto, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 792 ss. Nella giurisprudenza<br />

recente cfr. Cass., sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207, in Foro it., 2005, I, c. 1014<br />

che ha riconosciuto al consumatore la legittimazione all’azione davanti al giudice ordinario<br />

ai sensi dell’art. 33, comma 2°, l. n. 287 del 1990.<br />

( 3 ) Per la tesi della natura imperativa dell’art. 36, comma 2°, codice del consumo cfr. Di<br />

Marzio, Codice del consumo, nullità di protezione e contratti del consumatore, in Riv. dir.<br />

priv., 2005, p. 865 s.<br />

( 4 ) Nella dottrina recente la tesi è svolta da Calvo, I contratti del consumatore, cit., p.<br />

139 ss. (nell’ambito, a riguardo meno stridente con le regole codicistiche sulla nullità [cfr. il<br />

successivo par. 3], della tesi – oggi superata dal dato positivo – della inefficacia delle clausole<br />

abusive: cfr. p. 230 s.); D’Amico, L’abuso di autonomia negoziale nei contratti dei consumatori,<br />

in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 651 ss. (nell’ambito della tesi – oggi confermata dall’art. 36<br />

codice del consumo – della nullità). Altra dottrina ritiene invece il carattere imperativo della<br />

disciplina: cfr. Nuzzo, Art. 1469 quinquies, comma 1° e 3°, in Nuove leggi civ. comm., 1997,<br />

II, p. 1218, seguito da Passagnoli, Art. 1469 quinquies, comma 1°, 3° e 5°, in Materiali e commenti<br />

sul nuovo diritto dei contratti, a cura di Vettori, Padova, 1999, p. 181 s. e, per ultimo, da<br />

Bonfiglio, La rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione, in Riv. dir. priv., 2004, p. 884.<br />

Cfr., inoltre, le osservazioni di Bellelli, Art. 1469 quinquies, 1°e 3° comma, in Le clausole<br />

vessatorie nei contratti con i consumatori, a cura di Alpa e Patti, Milano, 1997, p. 689 ss. Una<br />

conveniente impostazione del problema impone tuttavia di distinguere tra imperatività dell’art.<br />

36 codice del consumo e dispositività dell’oggetto di disciplina (ossia, del contenuto

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