Contratto e impresa - Cedam
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746 CONTRATTO E IMPRESA<br />
2. – È necessario esaminare le opinioni finora espresse da quanti si sono<br />
occupati del problema.<br />
Minoritario è il richiamo alla regola posta dall’art. 2355, comma 3°,<br />
c.c., in base al quale si reputa indispensabile la forma autentica della documentazione<br />
del trasferimento anche se le azioni non siano emesse, allo<br />
scopo di garantire omogeneità di disciplina tra questo caso e quello della<br />
girata dei titoli emessi. In quest’ottica, sarebbe sufficiente una dichiarazione<br />
autenticata proveniente dal solo cedente, come avviene nel caso<br />
della girata, che presuppone l’autentica della sua sola firma ( 6). La soluzione,<br />
pur dettata da condivisibili esigenze di certezza, postula, però, un’identità<br />
di disciplina tra titoli diversificati sotto il profilo del regime circolatorio,<br />
sul quale influisce la mancata emissione ( 7 ). L’equiparazione tra<br />
trasferimento di una partecipazione azionaria non rappresentata da un titolo<br />
e girata di un’azione nominativa pare poco convincente anche osservando<br />
che girata o transfert non possono essere utilizzati nel caso di mancata<br />
emissione dei titoli, perché sono forme di circolazione che presuppongono<br />
l’esistenza degli stessi ( 8).<br />
Più diffusa è, invece, la proposta di applicare analogicamente l’art.<br />
2470, comma 2°, c.c., relativo al trasferimento delle quote di s.r.l. (che impone<br />
l’autentica notarile dell’atto di trasferimento, da esibire alla società),<br />
anche in considerazione delle finalità di trasparenza nei trasferimenti delle<br />
partecipazioni di società di capitali, perseguite dalla disciplina de qua, le<br />
quali sarebbero frustrate se si consentisse di ottenere l’iscrizione nel libro<br />
no, 1985, p. 296 s.; Santini, Società a responsabilità limitata, in Comm. c.c. Scialoja-Branca,<br />
Bologna – Roma, 1964, p. 12, nota 6; Gatti, L’iscrizione nel libro dei soci, Milano, 1969, p. 12.<br />
( 6 ) Mariconda, Il trasferimento delle partecipazioni sociali ed i vincoli alla circolazione,<br />
in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi sulla riforma del diritto societario, Milano,<br />
2004, p. 254.<br />
( 7 ) Dopo la riforma vedi Di Fabio, op. cit., p. 820, rilevando che « la forma della girata<br />
e quella del transfert presuppongono l’esistenza del titolo: per tali ragioni esse non possono<br />
essere utilizzate allorquando le azioni non siano state emesse »; in precedenza cfr. Campobasso,<br />
Diritto commerciale, cit., p. 220; Cardarelli, L’azione dematerializzata, cit., p. 147,<br />
sottolineando che « l’emissione del titolo è il presupposto per l’applicazione delle regole<br />
proprie della circolazione cartolare »; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1999, p. 183,<br />
osservando che la mancata emissione dei titoli incide solo sulla disciplina delle vicende traslative;<br />
Angelici, Le azioni, in Il Codice Civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano,<br />
1992, p. 257, collegando il regime circolatorio all’emissione del titolo, e Visentini, voce<br />
Azioni di società, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 967 ivi p. 993.<br />
( 8 ) Di Fabio, op. ult. loc. cit.; analogamente, evidenzia che la mancata emissione dei<br />
titoli sottopone le partecipazioni azionarie « ad un regime di circolazione non cartolare »<br />
Cian, Note sui rapporti tra il nuovo diritto societario e il regime di dematerializzazione, cit.,<br />
p. 320.