Contratto e impresa - Cedam
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622 CONTRATTO E IMPRESA<br />
ria, in responsabilità extracontrattuale ». Sarebbe questa, in realtà, l’effettiva<br />
volontà del patronnant, che in tal modo troverebbe la sua utilità nell’evitare<br />
di iscrivere in bilancio obbligazioni fideiussorie ed anche per non<br />
screditare la sua immagine in caso di inadempimento. Peraltro anche la<br />
banca, con il ricorso a tale strumento, « trova accresciute possibilità di impiego<br />
delle proprie disponibilità senza pregiudizio delle proprie ragioni,<br />
giacché sa di poter contare, sia pure a titolo di responsabilità extracontrattuale,<br />
sul patrimonio della controllante » ( 29).<br />
Questa figura atipica, peraltro, si basa sulle considerazioni, già svolte<br />
dalla Cassazione nel 1985, secondo le quali chi induce a contrarre, quali<br />
che siano le modalità, e poi assume un comportamento contrario a quanto<br />
affermato nella dichiarazione, è responsabile ex art. 2043 c.c., per aver<br />
leso l’affidamento incolpevole generato nella banca ( 30). La responsabilità<br />
del patronnant nascerebbe dal fatto che le informazioni contenute nella<br />
lettera siano inesatte o non veritiere, com’è appunto nel caso di cui alla<br />
sentenza in commento.<br />
6. – La lesione dell’« aspettativa di prestazione »<br />
Più in generale e precisamente con riguardo agli interessi protetti, il<br />
problema che si pone è la riconoscibilità della tutela aquiliana del credito<br />
( 31 ) in caso di lesione ad opera di un terzo,che sembra ben si attagli al<br />
fenomeno delle lettere di patronage in cui, appunto, l’attività di un terzo<br />
(il patronnant) incide nel rapporto contrattuale tra una banca e un soggetto<br />
finanziato ingenerando un qualche affidamento nel destinatario della<br />
dichiarazione ( 32 ) che costui è così indotto a contrarre. Viene, in tal modo,<br />
( 29 ) Per questi rilievi v. Galgano, Diritto civile e commerciale, cit., II, 2, pp. 288-289.<br />
( 30 ) Galgano, Le società per azioni, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., cit. p. 212 ss.,<br />
il quale afferma (p. 213, nota 69) che « non incolpevole sarà l’affidamento che la banca abbia<br />
fondato, ad esempio, su una lettera che enunci una partecipazione solo minoritaria e non<br />
sia . . . una vera lettera di patronage»; v. anche Atti, op. ult. cit., p. 933.<br />
( 31 ) Il rilievo è in Atti, op. ult. cit., p. 933. La svolta nel senso dell’ammissibilità di una<br />
tutela aquiliana del credito si ebbe con Cass., 26 gennaio 1971, n. 174, in Foro it., I, 1, c. 1284,<br />
con nota di Busnelli, meglio nota come sentenza sul caso Meroni. Per più estesi riferimenti<br />
in dottrina su queste problematiche v. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi,<br />
Milano, 1964; Galgano, Diritto civile e commerciale, cit., II, 2, p. 372 ss.; Visintini, La responsabilità<br />
civile nella giurisprudenza, Padova, 1967; Tucci, Il danno ingiusto, Napoli, 1970;<br />
Franzoni, L’illecito, in Tratt. della responsabilità, diretto da Franzoni, Milano, 2004, p. 777<br />
ss. Da ultimo Inzitari, Le obbligazioni nel diritto civile degli affari, Padova, 2006, p. 155.<br />
( 32 ) Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm.,1956,<br />
II, p. 364, secondo il quale deve essere « una situazione di affidamento oggettivamente valutabile,<br />
che vale a giustificare la fiducia . . . nella regolarità del comportamento altrui ». In