Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 733<br />
bile interesse del mercato ad una corretta ed esaustiva informazione sugli assetti<br />
proprietari della BPAV » ( 72 ) nonché del primario interesse alla « sana e<br />
prudente » gestione dei soggetti vigilati, allineando l’operazione agli standard<br />
regolamentari richiesti dalla legge ( 73).<br />
Sennonché – e il discorso si estende sostanzialmente anche alle delibere<br />
Consob n. 15115 e 15116 del 2005, ancorché dalla diversa ipotesi di interposizione<br />
nell’acquisto di azioni ordinarie, cui attiene la seconda, derivi<br />
(sarebbe derivato) anche l’obbligo di (ri)determinare il (nuovo) prezzo<br />
dell’O.P.A. obbligatoria – dai fatti accertati conseguono, di regola, anche<br />
altre (due) sanzioni, quali il divieto di esercizio del diritto di voto e la nullità<br />
del patto, la cui rilevanza e il cui rapporto è interessante misurare nel<br />
caso di specie, tenendo conto in particolare che i fatti che qui rilevano accadono<br />
fra l’Assemblea ordinaria della BPAV del 30 aprile 2005, in cui venivano<br />
nominati da una maggioranza fedele ai « concertisti » gli amministratori<br />
della società, e una seconda Assemblea ordinaria convocata per il<br />
25 luglio 2005.<br />
Com’è noto, la prima delibera era stata impugnata da ABN-Amro, che<br />
aveva altresì ottenuto dal Presidente del Tribunale di Padova la nomina<br />
di un Curatore speciale (art. 78 ss. c.p.c.) della BPAV, – sul presupposto<br />
del conflitto d’interessi, in quel giudizio, fra società e suo legale rappresentante<br />
– ( 74) ponendo l’ulteriore problema della legittimità della<br />
stessa.<br />
Anche al fine di chiarire meglio i termini del problema, e tenuto conto<br />
che esso assume connotazioni diverse a seconda della situazione di fatto<br />
esistente nel momento in cui viene applicata la sanzione ( 75 ), occorre<br />
valutare allora il rapporto tra divieto d’esercizio del diritto di voto e nullità<br />
del patto.<br />
( 72 ) Così, letteralmente, nella motivazione delle delibere Consob n. 15029, 11115 e 11116<br />
del 2005, cit.<br />
( 73 ) In tal senso, ha osservato il Governatore della Banca d’Italia nella relazione al CI-<br />
CR del 26 agosto 2005, che « l’O.P.A. obbligatoria è prevista dalla legge come rimedio ex post<br />
a favore degli azionisti di minoranza (. . .) ».<br />
( 74 ) Cfr. Presidente del Tribunale di Padova, cit., p. 1260 ss.<br />
( 75 ) Così per le delibere Consob n. 15115 e n. 15116, intervenute nell’imminenza di<br />
un’Assemblea ordinaria della BPAV, nei cui confronti erano in corso di svolgimento due<br />
offerte pubbliche di acquisto (e scambio) totalitarie concorrenti. Al riguardo, ma con riferimento<br />
a una diversa ipotesi, si può ricordare che la nuova disciplina non riproduce l’art. 7,<br />
comma 2°, l. n. 149 del 1992, che vietava all’offerente, a pena di nullità, di stipulare o modificare,<br />
durante la pendenza dell’offerta pubblica di vendita, accordi relativi all’esercizio del<br />
proprio diritto di voto, oltre a imporre, sempre a pena di nullità, di rendere noti gli accordi<br />
già esistenti: una norma che non è stata riprodotta, suscitando condivisibili perplessità.