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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 733<br />

bile interesse del mercato ad una corretta ed esaustiva informazione sugli assetti<br />

proprietari della BPAV » ( 72 ) nonché del primario interesse alla « sana e<br />

prudente » gestione dei soggetti vigilati, allineando l’operazione agli standard<br />

regolamentari richiesti dalla legge ( 73).<br />

Sennonché – e il discorso si estende sostanzialmente anche alle delibere<br />

Consob n. 15115 e 15116 del 2005, ancorché dalla diversa ipotesi di interposizione<br />

nell’acquisto di azioni ordinarie, cui attiene la seconda, derivi<br />

(sarebbe derivato) anche l’obbligo di (ri)determinare il (nuovo) prezzo<br />

dell’O.P.A. obbligatoria – dai fatti accertati conseguono, di regola, anche<br />

altre (due) sanzioni, quali il divieto di esercizio del diritto di voto e la nullità<br />

del patto, la cui rilevanza e il cui rapporto è interessante misurare nel<br />

caso di specie, tenendo conto in particolare che i fatti che qui rilevano accadono<br />

fra l’Assemblea ordinaria della BPAV del 30 aprile 2005, in cui venivano<br />

nominati da una maggioranza fedele ai « concertisti » gli amministratori<br />

della società, e una seconda Assemblea ordinaria convocata per il<br />

25 luglio 2005.<br />

Com’è noto, la prima delibera era stata impugnata da ABN-Amro, che<br />

aveva altresì ottenuto dal Presidente del Tribunale di Padova la nomina<br />

di un Curatore speciale (art. 78 ss. c.p.c.) della BPAV, – sul presupposto<br />

del conflitto d’interessi, in quel giudizio, fra società e suo legale rappresentante<br />

– ( 74) ponendo l’ulteriore problema della legittimità della<br />

stessa.<br />

Anche al fine di chiarire meglio i termini del problema, e tenuto conto<br />

che esso assume connotazioni diverse a seconda della situazione di fatto<br />

esistente nel momento in cui viene applicata la sanzione ( 75 ), occorre<br />

valutare allora il rapporto tra divieto d’esercizio del diritto di voto e nullità<br />

del patto.<br />

( 72 ) Così, letteralmente, nella motivazione delle delibere Consob n. 15029, 11115 e 11116<br />

del 2005, cit.<br />

( 73 ) In tal senso, ha osservato il Governatore della Banca d’Italia nella relazione al CI-<br />

CR del 26 agosto 2005, che « l’O.P.A. obbligatoria è prevista dalla legge come rimedio ex post<br />

a favore degli azionisti di minoranza (. . .) ».<br />

( 74 ) Cfr. Presidente del Tribunale di Padova, cit., p. 1260 ss.<br />

( 75 ) Così per le delibere Consob n. 15115 e n. 15116, intervenute nell’imminenza di<br />

un’Assemblea ordinaria della BPAV, nei cui confronti erano in corso di svolgimento due<br />

offerte pubbliche di acquisto (e scambio) totalitarie concorrenti. Al riguardo, ma con riferimento<br />

a una diversa ipotesi, si può ricordare che la nuova disciplina non riproduce l’art. 7,<br />

comma 2°, l. n. 149 del 1992, che vietava all’offerente, a pena di nullità, di stipulare o modificare,<br />

durante la pendenza dell’offerta pubblica di vendita, accordi relativi all’esercizio del<br />

proprio diritto di voto, oltre a imporre, sempre a pena di nullità, di rendere noti gli accordi<br />

già esistenti: una norma che non è stata riprodotta, suscitando condivisibili perplessità.

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