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Contratto e impresa - Cedam

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756 CONTRATTO E IMPRESA<br />

prese approntano per affrontare i mercati globalizzati, dove la concorrenza<br />

con le economie dei Paesi emergenti è sempre più forte ( 4 ).<br />

Ma se la delocalizzazione, ovvero lo spostamento da un Paese ad un<br />

altro, qualora attuata con la costituzione di nuove società all’estero, non<br />

presenta particolari problemi o ostacoli giuridici, se realizzata con un trasferimento<br />

diretto della sede sociale ( 5), in un Paese diverso da quello d’origine,<br />

pone delicati problemi, a causa dei possibili conflitti esistenti tra i<br />

diversi ordinamenti dei Paesi coinvolti.<br />

La continuità giuridica della società trasferita, il suo riconoscimento<br />

nello Stato di destinazione ed in quello d’origine, nonché la normativa applicabile<br />

alla società che si trasferisce (cd. lex societatis), sono infatti, tutte<br />

questioni che dipendono dagli ordinamenti giuridici vigenti nei Paesi<br />

coinvolti dal trasferimento (Stato di partenza e Stato di arrivo), ed in particolare<br />

dal tipo di collegamento (e riconoscimento) delle società che gli<br />

Stati adottano.<br />

In linea di principio, se nello Stato di partenza si adotta, quale criterio<br />

di collegamento e riconoscimento delle società, quello dell’incorporazione,<br />

per cui le società sono riconosciute e disciplinate sempre in base alla<br />

legge dello Stato nel quale si è perfezionato il procedimento di costituzione,<br />

allora in questi Paesi il trasferimento all’estero delle società è ammissibile,<br />

mentre non lo è se il Paese adotta il criterio della sede effettiva, per<br />

il quale le società sono riconosciute esclusivamente in ragione del loro<br />

collegamento con il territorio.<br />

Diciamo in linea di principio, in quanto la possibilità effettiva del trasferimento<br />

deve essere verificata poi, oltre che con gli eventuali temperamenti<br />

del criterio che gli Stati adottano nella pratica, anche alla luce del<br />

In tale senso, forte potere attrattivo stanno assumendo i molti Paesi dell’Est che hanno<br />

adottato regimi di tassazione con una flat tax, ovvero con un’aliquota unica sul reddito, che<br />

prescinde sia dal livello di reddito che da qualsiasi altra variabile che può contraddistinguere<br />

i contribuenti. In merito D’Alfonso, Il dibattito sulla flat tax, 2005, p. 4172 e Ferrera,<br />

L’aliquota unica sveglierà la vecchia Europa, in Dir. e prat. trib., 2005, p. 766.<br />

( 4 ) La dimensione che sta assumendo il « fenomeno Cina » è a riguardo emblematica.<br />

( 5 ) Ai fini del presente lavoro, chiariamo che con la nozione di sede sociale (legale o<br />

statutaria), si deve intendere quella risultante dall’atto costitutivo, o primo statuto, della<br />

società, costituita secondo uno dei tipi previsti dalla legislazione civile dello Stato cui è<br />

iscritta. È la sede che ha prevalenza rispetto alle altre, per i requisiti di pubblicità nei confronti<br />

dei terzi. Per sede effettiva, si dovrebbe intendere quella dalla quale provengono gli<br />

impulsi volitivi decisionali inerenti all’attività svolta. È la sede dell’amministrazione della<br />

società, e può non coincidere con la sede amministrativa. La sede dell’attività principale<br />

è il luogo ove è svolta la concreta attività imprenditoriale per il raggiungimento dell’oggetto<br />

sociale.

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