Contratto e impresa - Cedam
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DIBATTITI 619<br />
si sofferma sulla distinzione tra patronage informativo e patronage impegnativo.<br />
Con le prime, il patronnant comunica alla banca informazioni circa<br />
la sua posizione di influenza o condizioni economiche della patrocinata:<br />
in tal caso la società patrocinante non assume impegni diretti in relazione<br />
all’adempimento della patrocinata. Sono sostanzialmente delle dichiarazioni<br />
che ineriscono il rapporto tra società controllante e società<br />
controllata. Tali informazioni hanno natura « extranegoziale », da cui potrà<br />
derivare una responsabilità del patronnant non per violazione di obblighi<br />
negoziali, ma per l’eventuale inesattezza o non veridicità delle informazioni<br />
contenute nella lettera che rimarrebbe pur sempre un atto non<br />
negoziale. E pertanto il danno costituirebbe un illecito extracontrattuale<br />
da cui nascerebbe una responsabilità ex art. 2043 c.c. ( 19 ). La Suprema<br />
Corte ritiene, insieme a parte della dottrina ( 20), che con tali lettere il patronnant<br />
si inserisce nelle trattative tra la banca e la patrocinata influenzando<br />
l’esito della contrattazione e creando un’aspettativa nella banca sul<br />
buon esito dell’operazione. Pertanto, informazioni inesatte che incidano<br />
sul comportamento della banca sarebbero valutabili alla stregua dei principi<br />
sanciti dagli artt. 1337, 1338 c.c., in quanto violazione della buona fede<br />
e della correttezza.<br />
Nel momento in cui, invece, il patronnant non si limitasse ad informare<br />
la banca sulla propria partecipazione o su altri elementi utili, ma assumesse<br />
degli impegni (cd. patronage « forte » o « impegnativo »), dubbi sorgerebbero<br />
in relazione alla possibilità di individuare, oltre alla responsabilità<br />
considerata, anche una responsabilità sotto il profilo negoziale. Al<br />
quesito la Cassazione risponde in senso affermativo, ritenendo che il patronage<br />
forte abbia piena efficacia vincolante con conseguente responsabilità<br />
del patronnant per inadempimento agli impegni assunti ( 21 ). Tuttavia,<br />
in linea generale la giurisprudenza sembra orientata verso una considera-<br />
zione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni. Le lettere<br />
di patronage, infatti, si sono diffuse proprio in sostituzione delle garanzie personali tipiche<br />
».<br />
( 19 ) Segni, op. cit., p. 134 ss.; Scotti Camuzzi, Le lettere di patrocinio, in Riv. dir.<br />
comm., 1980, I, p. 175 ss.; De Sanctis Ricciardone, Patronage e raccomandazione, in Riv.<br />
crit. dir. priv., 1983, p. 411; Di Giovanni, Le lettere di patronage, Padova, 1984, p. 195 ss.;<br />
Galgano, op. ult. cit., p. 10; De Nictolis, Nuova garanzie personali e reali, Padova, 1998. Da<br />
taluno si è prospettata una configurazione di tali dichiarazioni come lettere di cortesia v.<br />
Prosperetti, Profili sistematici delle lettere di gradimento, cit., p. 70 ss. Ruffolo, Lettres de<br />
patronage e responsabilità aquiliana, in Dir. imp., 1984, p. 459 ss.<br />
( 20 ) Cass., 27 settembre, 1995, n. 10235, cit.; Mazzoni, Le lettere di patronage, Milano,<br />
1986, p. 197 ss.<br />
( 21 ) Cass., 27 settembre, 1995, cit.