Contratto e impresa - Cedam
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748 CONTRATTO E IMPRESA<br />
risulta evidente una differenziazione di disciplina tra s.p.a. e s.r.l. Per questo<br />
tipo sociale sono stati, infatti, introdotti gli obblighi di iscrizione del<br />
trasferimento della quota nel registro delle imprese e di pubblicazione<br />
dell’elenco dei soci (art. 2479, comma 4°; artt. 2479 bis e 2493 e, dopo la<br />
riforma, art. 2470, comma 2°, e art. 2478 bis, comma 2°, c.c.). Per la s.p.a.,<br />
viceversa, solo quest’ultimo obbligo (art. 2435 c.c., rimasto invariato dopo<br />
la riforma). In sostanza, il legislatore del 1993 ha ritenuto che per il tipo<br />
azionario le finalità antiriciclaggio fossero sufficientemente perseguite tramite<br />
la pubblicazione annuale dell’elenco dei soci, senza dover sottoporre<br />
ad iscrizione ogni singola cessione delle azioni ( 12 ).<br />
A seguito della riforma, che, come si è già osservato, contemplando<br />
l’ipotesi di mancata emissione dei titoli azionari non ha introdotto una<br />
novità, questo assetto non dovrebbe cambiare, e non dovrebbe, quindi,<br />
divenire necessaria anche la pubblicità delle singole cessioni di partecipazioni<br />
azionarie non rappresentate da titoli.<br />
La soluzione che si sta esaminando comporterebbe anche difficoltà<br />
sotto il profilo pratico, dovendosi escludere la possibilità di iscrivere un<br />
atto nel registro delle imprese a prescindere da una specifica ed espressa<br />
disposizione normativa, dato il principio di tassatività delle iscrizioni ( 13 ).<br />
( 12 ) « La relazione al disegno di legge giustifica questa diversità ricordando come in caso<br />
di trasferimento di azioni è richiesto l’accertamento dell’identità personale dell’alienante<br />
ed è prevista una certa forma di pubblicità (comunicazione allo schedario centrale, obbligo<br />
di repertoriazione da parte del soggetto che procede all’autentica della girata), mentre<br />
tali misure sono del tutto assenti in caso di trasferimento di quote di s.r.l. »: così Schiano<br />
di Pepe, Nota a Legge 12 agosto 1993, n. 310, in Corriere giur., 1993, p. 1258. Analogamente<br />
cfr. anche Circ. Cons. naz. Notariato, 16 dicembre 1993, rilevando le sufficienti possibilità di<br />
controllo sul fenomeno circolatorio di ricchezza nell’ambito della società per azioni.<br />
( 13 ) Sul principio di tassatività delle iscrizioni nel registro delle imprese, desumibile, oltre<br />
che dagli artt. 2188, comma 1°, (è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste<br />
dalla legge), 2189, comma 2° (. . . l’ufficio del registro deve accertare . . . il concorso delle<br />
condizioni richieste dalla legge), dall’art. 11, comma 6°, lett. c), d.p.r. n. 581 del 1995, che impone<br />
l’accertamento della corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione<br />
a quello previsto dalla legge, v. Scano, Brevi considerazioni su fondamento e portata del<br />
principio di tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese, in Riv. dir. comm., 2004, II, p. 305;<br />
Ragusa Maggiore, Il registro delle imprese, in Il Codice Civile. Commentario diretto da Schlesinger,<br />
Milano, 2002, p. 47; Ibba, Gli atti da iscrivere, in Marasà - Ibba, Il registro delle imprese,<br />
Torino, 1997, p. 80 s., che richiama inoltre l’art. 2193, comma 3°, c.c., per dimostrare la<br />
necessità di escludere iscrizioni atipiche anche se a fini diversi dall’opponibilità (dato che le<br />
deroghe al principio dell’efficacia dichiarativa devono risultare da disposizioni particolari<br />
della legge); Marasà, I procedimenti di iscrizione e i poteri di controllo, in Marasà - Ibba, Il registro<br />
delle imprese, cit., p. 143; Ferri, Imprese soggette a registrazione, in Comm. c.c. Scialoja-Branca,<br />
Bologna-Roma, 1963, p. 12.