20.05.2013 Views

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

644 CONTRATTO E IMPRESA<br />

[più correttamente, titolo]». È allora opportuno affrontare il problema,<br />

soltanto apparentemente risolto dal legislatore mediante il rinvio alle altre<br />

norme del titolo I, dei parametri, dei criteri da applicare al fine di accertare<br />

l’abusività o la vessatorietà delle clausole.<br />

Invero, l’art. 4, par. 1, dir. Ce 93/13, che prevede i criteri di valutazione<br />

dell’abusività di una clausola, contiene l’inciso iniziale « fatto salvo l’art. 7 »<br />

(che disciplina, appunto, la tutela collettiva). Di siffatto precetto non vi è<br />

traccia nella disciplina italiana. Occorre allora accertare se i criteri di valutazione<br />

della vessatorietà, di cui all’art. 34, comma 1°, del codice del consumo<br />

(già art. 1469 ter, comma 1°, c.c.) siano utilizzabili tal quali nell’ambito<br />

del procedimento contemplato dall’art. 37 del codice del consumo.<br />

Chi optasse per un’interpretazione meramente letterale dell’art. 37,<br />

comma 1°, del codice del consumo dovrebbe dare una risposta affermativa<br />

al quesito.<br />

Questa soluzione non convince. In un procedimento di tipo generale,<br />

preventivo ed astratto, quale quello in esame, non possono per definizione<br />

assumere rilevanza elementi di specificità e di concretezza collegati al<br />

singolo contratto. Insomma, qualora le condizioni generali di contratto<br />

siano sottoposte ad un controllo preventivo, viene meno la stessa praticabilità<br />

di un esame esteso alle circostanze di specie: vi osta l’astrattezza del<br />

riscontro. Pertanto, nell’ambito del procedimento inibitorio, l’interprete,<br />

per valutare la vessatorietà di una clausola, non può utilizzare quei criteri,<br />

contemplati nell’art. 34, comma 1°, del codice del consumo, che fanno riferimento<br />

ad elementi di specificità del singolo contratto. Insomma, la<br />

formula, adottata nell’art. 37, comma 1°, del codice del consumo (« condizioni<br />

di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo ») va circoscritta<br />

nella sua portata, e letta come se recitasse: in base ai criteri di valutazione<br />

della vessatorietà, compatibili con la circostanza che oggetto del<br />

giudizio non è un singolo, concreto contratto, bensì uno schema contrattuale<br />

standard.<br />

Orbene, sicuramente inapplicabile è il criterio che fa riferimento alle<br />

circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto. Utilizzabile<br />

appare invece il criterio che rinvia alla natura del bene o del servizio<br />

oggetto del contratto.<br />

Un discorso più ampio merita l’ultimo criterio contemplato nell’art.<br />

34, comma 1°, del codice del consumo, che fa riferimento « alle altre clausole<br />

del contratto medesimo o di altro collegato o da cui dipende ». Certamente<br />

inapplicabile appare tale criterio nella parte in cui rinvia alle clausole<br />

di un altro contratto collegato o da cui dipende. Invece, secondo l’opinione<br />

prevalente, il criterio è utilizzabile nella parte in cui rinvia alle altre<br />

clausole del contratto stesso (purché si tratti di clausole inserite nelle<br />

medesime condizioni generali di contratto).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!